CONTRATTO A PREMIO 2

Contratto di borsa (rientrante nella più generale categoria dei contratti a termine); talvolta sono detti contratti a premio a contante per distinguerli dai contratti a termine condizionato ex art. 1373 c.c., anch’essi denominati correntemente contratti a premio, per i quali v. contratti a premio 1) che dà al compratore, dietro il pagamento di un importo (detto premio), la facoltà di consegnare e/o ritirare, a seconda dei casi, entro un determinato termine detto scadenza o giorno di risposta premi) la quantità di strumenti finanziari oggetto del contratto al prezzo unitario prefissato (detto prezzo di esercizio, o base). Chi sottoscrive un contratto a premio intende coprirsi (hedging) dal rischio di una possibile perdita in seguito all’andamento delle quotazioni. In questo senso il premio rappresenta il costo di questa assicurazione. Le operazioni a premio sono svolte in Italia nel Mercato telematico dei contratti a premio (MPR) organizzato e gestito da Borsa Italiana spa. La facoltà di ritirare i titoli o abbandonare il premio è giuridicamente un’opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c. e, infatti, all’estero l’operazione a premio è chiamato con l’equivalente di questo termine (fr. contrat optionnel, option; ingl option; ted. Option). Questa specie di operazioni è stata sviluppata agli inizi dell’Ottocento inizialmente alla Borsa di Parigi, dove è stata regolamentata ufficialmente nel 1832 e donde si è diffusa poi in Europa e in America. Il motivo della diversa denominazione italiana, già presente nel tardo Ottocento, può essere il desiderio di non far nascere confusione con il diritto di opzione e, forse, un certo sciovinismo linguistico. La facoltà non è essa stessa uno strumento finanziario negoziabile, a differenza delle opzioni, a operazioni a premio a termine che si svolgono sul MIF (per quelle aventi come sottostante titoli di Stato o tassi d’interesse) e sull’IDEM (per quelle aventi come sottostante strumenti finanziari, tassi d’interesse, valute, merci e relativi indici). Inoltre sull’MPR, dove l’opzione è chiamata “facoltà" (art. 4.6.1.1 del Regolamento), i contratti non possono avere per oggetto azioni sottostanti ai contratti di opzione negoziati nell’IDEM. La denominazione di “contratti a premio” è solo italiana e derivata dal linguaggio giuridico.
1. Modalità di esecuzione. Nei contratti a premio una parte (il compratore) si impegna definitivamente solo a corrispondere il premio, mentre l’altra parte (il venditore, o writer, sottoscrittore) resta impegnata fino alla scadenza all’intera esecuzione del contratto. Il contratto è soggetto, dunque, a condizione sospensiva fino al giorno di risposta premi. In questo giorno diventa effettivo e deve essere adempiuta per contanti l’obbligazione principale, cioè il pagamento del premio e (se così preferisce il compratore) può avvenire anche il ritiro o la consegna degli strumenti finanziari dietro pagamento per contanti della base. Premio più base costituiscono il costo complessivo dell’operazione. Levare il premio o abbandonare il premio nel linguaggio di borsa sono dette le dichiarazioni con cui nel giorno della risposta premi il compratore rispettivamente si obbliga a ritirare e/o a consegnare le quantità convenute al prezzo complessivo, ovvero rinuncia all’esecuzione del contratto pagando solo il premio. La modalità di esecuzione del contratto a premio è condizionata dal prezzo di esercizio concordato inizialmente e dal prezzo spot alla scadenza: secondo quest’ultimo si determina la convenienza a levare o ad abbandonare il premio.
2. Varietà di contratti praticati. Nel mercato italiano MPR sono negoziate le seguenti varietà di contratti di questa specie: contratto dont (pronome francese che significa “del quale”, che si spiega col modo in cui prezzo globale e premio sono indicati), detto anche contratto call, in cui il compratore ha facoltà di ritirare o non la quantità di strumenti finanziari; contratto put (un tempo chiamato pour livrer) in cui invece la facoltà riguarda quantità da consegnare; contratto stellage che consente al compratore di ritirare o, se vuole, di consegnare le quantità oggetto del contratto; contratto strap che consente al compratore di ritirare l’intera quantità contrattata o di consegnarne la metà; contratto strip che consente al compratore di ritirare l’intera quantità contrattata o di consegnarne il doppio. Non è più praticato il contratto noch (detto anche call of more) che conferisce una facoltà multipla (ossia la possibilità che il compratore chieda al venditore il quantitativo contrattato o un suo multiplo). Questa varietà di contratto a premio era già caduta in disuso ben prima dell’istituzione dell’MPR a causa della sua eccessiva onerosità. Dont, put e noch sono classificati come contratti a premio semplici, gli altri come contratti a premio composti.

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