CONTO CORRENTE POSTALE

Chiunque non sia interdetto, in stato di fallimento, minore d’età e non sia incorso nelle sanzioni previste per aver messo in circolazione assegni senza disponibilità di credito sul conto, può chiedere che sia aperto un conto corrente postale a suo nome presso il BancoPosta presso uno degli sportelli abilitati. Con la domanda il richiedente deve rilasciare il facsimile della firma su apposita scheda. Il correntista che intenda rendere riscuotibile in tempi reali gli assegni tratti sul proprio conto automatizzato presso gli uffici collegati mediante apparecchiature terminali con il centro nazionale elaborazione dati, deve scegliere ed indicare sulla scheda contenente il facsimile della firma di traenza una sigla alfabetica o numerica o alfanumerica. Gli assegni possono essere riscossi in tempo reale anche se il conto non è automatizzato presso quegli uffici collegati con mezzi idonei con l’ufficio detentore del conto; presso ciascuno di tali uffici prescelti dovrà essere rilasciato un facsimile della firma di traenza. BancoPosta comunica al richiedente, la cui domanda sia stata accolta, l’apertura del conto e il numero identificativo, e provvede a inserire il nuovo nome e numero nell’elenco dei correntisti che viene pubblicato a sua cura ed è tenuto a disposizione di chiunque voglia consultarlo. L’attivo del conto corrente postale è formato a) dai versamenti in denaro fatti dal correntista o da terzi a suo vantaggio; b) dai crediti trasferiti da altri conti correnti (postagiro); c) dall’accredito di vaglia, postagiro e versamenti internazionali; d) dalla iscrizione annuale degli interessi maturati. Il correntista può disporre del proprio credito o mediante assegni postali o postagiro anche internazionali. Su richiesta del correntista, è possibile l’addebito ad imposte, tasse, premi assicurativi e canoni di utenza di servizi pubblici, con accredito sui conti beneficiari. Quando i pagamenti siano stati effettuati nelle forme e nei modi stabiliti, il BancoPosta è liberata da ogni responsabilità per le somme versate in conto corrente. In caso di discordanza tra la somma indicata nella ricevuta rilasciata al versante e quella indicata nel bollettino di versamento, fa fede quest’ultima, salvo prova contraria. L’ufficio dà comunicazione al correntista di ogni operazione di addebito e accredito e, al 31 dicembre di ogni anno, tranne che non siano state compiute operazioni, dello stato del conto. Il correntista può chiedere, in qualsiasi momento, un estratto o copie del proprio conto. Qualora non vengano eseguite operazioni sul conto o non siano posti in essere atti interruttivi, i crediti di conto corrente si prescrivono a favore del BancoPosta con termine a quo dall’iscrizione dell’ultima operazione o dall’annotazione dell’ultimo atto interruttivo. La prescrizione non è interrotta dall’accredito degli interessi. Si è già detto che il correntista può disporre del propriocredito anche mediante il postagiro. Il correntista può cioè chiedere con appositi ordini di effettuare accreditamenti su altri conti correnti a mezzo di semplici operazioni contabili che agevolano la definizione di rapporti di debito credito tra più correntisti postali. Il postagiro può essere revocato sino a quando non sia addebitato sul conto del traente, ma Poste Italiane non assumono alcuna responsabilità se l’ordine di revoca non sia eseguito. L’importo del postagiro è riaccreditato sul conto del correntista nel caso di inesistenza del conto del beneficiario. I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati entro due anni: a) dalla data di registrazione dell’operazione sul conto, per le errate iscrizioni e per le rettifiche dell’ammontare del credito; b) dalla data di accettazione se trattasi di versamento, di addebito se trattasi di postagiro, dal 1° gennaio successivo all’anno in cui si riferiscono, se trattasi di inte- ressi, per le omesse registrazioni a credito; c) dal 1° gennaio successivo all’anno in cui l’assegno è stato vidimato per l’errato pagamento di un assegno; d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente dalla data in cui gli uffici ha adottato il provvedimento. Il reclamo interrompe la prescrizione. Il rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato e sia Poste Italiane, che il correntista possono recedere dal contratto in qualsiasi momento. La disdetta dal rapporto, una volta conosciuta dall’altra parte, esonera la Posta dall’eseguire ulteriori incarichi e dà diritto al correntista di estinguere il conto. Gli assegni emessi e i versamenti accettati dopo la disdetta vengono restituiti ai mittenti. Il rapporto si risolve anche in conseguenza della morte, del fallimento e dell’interdizione del correntista, regolarmente notificati all’ufficio detentore del conto, a meno che gli eredi o i rappresentanti legali non chiedano di essere autorizzati a continuare la gestione del conto. Al conto corrente postale, per quanto non specificamente regolato dalle disposizioni postali (artt. 120-145 d.p.r. 29.3.1973 n. 156 e artt. 63-102 d.p.r. 1.6.1989 n. 256), che lo collocano tra i servizi di BancoPosta, si ritiene applicabile la normativa riferibile al conto corrente bancario data l’assimilabilità dei due contratti.

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