CONTO CORRENTE BANCARIO
Il contratto di conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza) non trova espressa regolamentazione nel codice civile, che si limita a dettare talune norme applicabili, in genere, a tutte le operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857 c.c.). È soprattutto dalla prassi bancaria che vanno desunti i caratteri che, in conformità alle previsioni delle norme bancarie uniformi, identificano tale figura contrattuale.Nel contratto di conto corrente bancario la banca, per incarico del cliente, presta un servizio di cassa (sia pure in senso improprio, in quanto le somme che sono a disposizione del cliente e che la banca utilizza per onorare gli ordini non sono di proprietà del cliente, ma della banca). I pagamenti e le riscossioni vengono annotati sul conto e la somma algebrica delle poste attive e passive determina la formazione di un saldo che, per effetto delle successive annotazioni, si modifica automaticamente, e di cui il cliente può disporre in ogni momento. Anche la banca può richiedere la copertura immediata dell’eventuale scoperto. È questa una importante differenziazione rispetto alla disciplina del contratto di conto corrente in cui (art. 1823 c.c.) la disponibilità del saldo è subordinata alla chiusura del conto. Nel conto corrente bancario, inoltre, è solo il cliente che effettua le rimesse e movimenta il conto, mentre nel conto corrente ordinario le parti del rapporto operano con reciprocità. Presupposto necessario perché la banca possa eseguire gli incarichi del cliente è che vi sia disponibilità delle relative somme. Tale disponibilità può determinarsi in vario modo e sulla base di diversi rapporti contrattuali, quali il deposito e l’apertura di credito, che si collegano ad un rapporto di mandato sempre presente. Per l’opinione prevalente il conto corrente bancario è un contratto misto risultante dal combinarsi di un rapporto di mandato, dalla regolamentazione in conto corrente, dalla convenzione d’assegno e dallo specifico rapporto mediante il quale si costituisce la provvista. Ad esso si ritiene quindi applicabile la disciplina del mandata e, se con questa compatibile, quella degli altri contratti di cui ricorrono le prestazioni. Gli incarichi che la banca svolge nell’interesse del cliente, nell’ambito del contratto di conto corrente bancario sono molteplici e, con lo sviluppo dei servizi bancari, sempre più estesi. È possibile fare solo una sommaria esemplificazione delle prestazioni svolte dalla banca, desumendole dalla prassi: pagamento di assegni bancari tratti su di essa o su diversa banca, pagamento di cambiali domiciliate presso di essa o che essa sia incaricata di ritirare, pagamento di titoli acquistati e sottoscritti per conto del cliente, pagamento di lettere di credito e fatture che il creditore sia autorizzato a presentare alla banca per l’incasso, pagamento di tasse, imposte, bollette varie, riscossione di assegni bancari o circolari, di cambiali rimesse per l’incasso, del prezzo dei titoli venduti, degli interessi o dividendi dei titoli in deposito, degli stipendi, etc. Il correntista può disporre sul conto mediante ordini che producono il loro effetto una volta pervenuti alla banca e la banca, nell’esecuzione, risponde secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.). La disposizione può avvenire con assegni tratti sulla banca a favore di terzi. Tali assegni sono pagati in contanti presso la banca trattaria e solo se vi è inserita la clausola “da accreditare” o il beneficiario lo consente, possono essere accreditati in conto. Se il correntista presenta assegni emessi a proprio favore la funzione è quella esattiva (si parla di assegno quietanza) e il documento serve a provare il prelevamento. Una particolare modalità di disposizione sul conto è il bancogiro (o giroconto). L’operazione avviene tra conti operanti nella stessa banca o in banche diverse, consente di evitare il materiale trasferimento di denaro e si attua con l’addebito sul conto dell’ordinante e l’accredito su quello del beneficiario di una posta di identico ammontare. Fino a che la banca non abbia eseguito l’ordine, accreditando sul conto del terzo, l’ordine può esserle revocato; se i due conti interessati all’operazione di bancogiro sono presso due banche diverse la banca mandante può revocare l’ordine alla mandataria fino a che, con l’accreditamento, non sia stato eseguito e l’ordinante può revocare l’ordine alla sua banca fino a che non sia stato trasmesso. Il cliente, cui viene intestato il conto (e il conto può anche essere intestato a più persone: v. cointestazione del conto corrente di corrispondenza) deve depositare la propria firma per consentire alla banca di poter verificare se gli ordini provengano effettivamente dal correntista. Allo stesso cliente possono essere intestati più conti che vengono identificati da diversi numeri di riferimento o sigle. Il correntista può anche farsi rappresentare da un diverso soggetto nello svolgimento del rapporto di conto corrente bancario. In tal caso le norme bancarie uniformi prevedono il deposito anche della firma del rappresentante. Devono essere indicati per iscritto gli eventuali limiti al potere rappresentativo e, in difetto, la rappresentanza si ritiene generale. Le eventuali revoche o modifiche sono opponibili alla banca, trascorso il tempo ragionevolmente occorrente per provvedere, solo se portate a conoscenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il conto si modifica in virtù degli accreditamenti ed addebitamenti che la banca effettua e che determinano il credito che il correntista può utilizzare. In particolare l’accreditamento consiste nell’annotazione di una partita a credito che determina per il cliente l’acquisto della disponibilità e per la banca il sorgere del debito. Perché tale effetto si realizzi non è necessaria alcuna comunicazione al cliente essendo sufficiente la semplice attuazione dell’operazione contabile. Ai sensi dell’art. 1856 c.c. “se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente”. I rapporti tra le banche per l’esecuzione di incarichi da eseguire su piazze dove non esistono filiali, sono normalmente regolati da apposite “convenzioni di corrispondenza”, con cui le banche si obbligano reciprocamente allo scambio di servizi. Tali accordi poggiano sovente su di un mandato reciproco, e si svolgono attraverso l’apertura di conti correnti su cui vengono annotate le operazioni compiute, con liquidazione dei conti a fine anno. L’art. 1853 c.c. prevede che “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario”. Vi è peraltro contrasto in merito alla operatività della compensazione prevista da tale norma. Si ritiene da alcuno che, trattandosi di compensazione legale, sia sufficiente che sussistano due debiti e che avvenga la relativa annotazione sul conto, da altri che la dichiarazione abbia contenuto ricettizio e produca quindi effetto da quando pervenuta al cliente. L’art. 1829 c.c., la cui applicabilità alle operazioni bancarie in conto corrente è richiamata dall’art.1857 c.c., prevede che “se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto corrente di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola salvo incasso”. A loro volta le norme bancarie uniformi prevedono che l’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è di regola disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l’incasso. Nelle ipotesi indicate l’accreditamento ha un’efficacia sospesa e non consente al correntista l’immediata disponibilità corrispondente come risultante dal conto. D limite temporale della clausola è dato dall’effettivo incasso del credito e, hanno cura di precisare le norme bancarie uniformi, la valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Se il credito non è soddisfatto la banca può agire per la riscossione o eliminare la partita dal conto. La eliminazione della partita dal conto avviene attraverso lo storno che consiste in un addebito corrispondente al precedente accredito. Per la esposizione delle cause che determinano lo scioglimento del contratto e la conseguente chiusura del conto (che può avvenire periodicamente anche nel corso del rapporto) v. chiusura del conto, ove anche si parla dell’estratto conto inviato dalla banca al cliente e degli effetti della sua mancata contestazione. In materia è ancora opportuno aggiungere che i conti correnti rappresentano un’operazione di crescente importanza utilizzata un tempo esclusivamente dagli imprenditori ed ora anche dalle famiglie, che si vengono così ad avvalere di un comodo mezzo di pagamento. Il conto corrente svolge infatti funzioni monetarie, consentendo un migliore ed economicamente più conveniente regolamento monetario degli scambi attraverso semplici scritture contabili a debito o a credito dell’intestatario del conto stesso. L’aumento del numero e dell’ammontare complessivo dei conti correnti oltre ad incrementare il ruolo delle banche nell’ambito del sistema dei pagamenti, con evidenti vantaggi in termini finanziari ed economici per le stesse, incrementa altresì le loro possibilità creditizie: la diffusione dell’impiego della moneta scritturale riduce l’utilizzo della moneta legale, favorendo ulteriormente l’introduzione dell’intermediazione bancaria nel regolamento degli scambi. Quanto più elevato è il numero delle aziende e delle famiglie che si avvalgono del conto corrente, tanto maggiore diviene la probabilità che gli assegni non vengano convertiti in moneta legale, e che i possessori, essendo a loro volta intestatari di un conto, ne chiedano l’accreditamento sul medesimo, lasciando le relative disponibilità monetarie presso la banca. In altre parole, per la maggior probabilità che si verifichino compensazioni interne fra prelevamenti e versamenti, viene ad accrescersi il grado di stabilità della massa dei conti correnti, che consente alla banca di mantenere più ridotte riserve di liquidità e quindi di espandere il volume dei prestiti. I conti correnti sono solitamente “creditori”, cioè rappresentano una passività per la banca; tuttavia può accadere che essi diventino saltuariamente debitori per la concessione di un “comodo di cassa”, con cui il cliente è autorizzato a disporre di somme eccedenti gli importi a suo credito, o per semplice gioco delle valute (v. saldo). Poiché essi non rappresentano propriamente forme di investimento a breve, in taluni paesi le banche non corrispondono alcuna remunerazione; in Italia invece gli interessi variano in relazione alla consistenza media del singolo conto (v. consistenza del deposito). Sull’entità del tasso concesso influiscono anche la forza contrattuale del cliente, e la sua appartenenza a particolari categorie di utenti (v. conto convenzionato). Gli interessi sono determinati tradizionalmente secondo il procedimento amburghese (v. tenuta del conto corrente) applicando la cosiddetta capitalizzazione disgiunta: essa comporta, da un lato, l’applicazione di tassi diversi per gli interessi creditori e debitori e, dall’altro, una diversa frequenza nella capitalizzazione degli stessi (trimestrali per gli interessi a favore della banca e annuale o semestrale per gli interessi a favore del cliente. Le eventuali revoche o modifiche contrattuali sono opponibili alla banca solo se portate a conoscenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, trascorso il tempo specificamente indicato nel contratto.