CONTO CORRENTE

Contratto consensuale e a prestazioni corrispettive con il quale “le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili” (art. 1823 c.c.) fino alla periodica chiusura del conto stesso, il cui saldo, previa compensazione dei crediti e dei debiti di ognuno dei contraenti, viene determinato e diventa esigibile alle scadenze stabilite dopo la relativa approvazione e l’eventuale impugnazione (entro sei mesi) per errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni. Caratteri propri del conto corrente, che valgono a distinguerlo dalle figure affini dell’apertura di credito in c/c, del deposito bancario in c/c e del conto corrente bancario, sono la reciprocità e la non obbligatorietà delle rimesse. La volontà delle parti indica quali crediti possono essere annotati nel conto; tuttavia sono in ogni caso esclusi, per la natura stessadel contratto, i crediti non pecuniari e, inoltre, per espressa disposizione legislativa, i crediti che non sono suscettibili di compensazione e, se il rapporto intercorre tra imprenditori, quelli estranei all’esercizio delle loro imprese. Sulle singole rimesse decorrono, salvo convenzione contraria, gli interessi, nella misura legale (v.interesse legale) o in quella diversa, maggiore o minore, determinata dalle parti o dagli usi; tali interessi sono liquidati allorché il conto viene chiuso e concorrono a formarne il saldo. Possono essere inclusi nel conto corrente anche crediti verso i terzi; ma questa inclusione, se non sia espressa un diversa volontà delle parti, si intende fatta con la clausola “salvo incasso”, restando al ricevente, nel caso di inadempimento del terzo, la scelta tra l’azione per la riscossione del credito e l’eliminazione dal conto della relativa partita. Le stesse regole si applicano in caso di rimessa di titoli di credito (cambiali, assegni ecc.). A differenza della disciplina dell’abrogato codice di commercio, l’annotazione di un credito nel conto corrente non produce novazione dell’obbligazione; ne consegue che l’inserimento del credito non comporta rinunzia alle azioni e alle eccezioni relative all’atto da cui esso deriva, né fa venir meno le esistenti garanzie reali o personali, delle quali può valersi il correntista per il saldo che, alla chiusura, risulta a suo favore. L’inclusione nel conto non è di ostacolo all’esercizio dell’azione revocatoria(v.revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare) che sia diretta contro l’atto da cui il credito deriva; ed inoltre la nullità, l’annullamento, la rescissione, la risoluzione dell’atto determinano l’eliminazione dal conto della relativa partita. Il contratto di conto corrente, a parte la sua naturale scadenza, quando sia a tempo determinato, si scioglie, oltre che per espresso consenso, anche per recesso unilaterale di uno dei contraenti nelle seguenti ipotesi: nel caso di morte, interdizione o inabilitazione di uno dei soggetti del rapporto; di insolvenza di una delle parti (indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento e anche se l’insolvente non sia imprenditore commerciale); di sequestro o di pignoramento del saldo; infine, se il contratto è a tempo indeterminato, con preavviso di almeno 10 giorni prima della data di chiusura del conto. Inoltre, producono lo scioglimento di diritto del contratto il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa di una delle parti (artt. 78-201 l.fall.). Lo scioglimento non va confuso con la chiusura del conto, che avviene periodicamente, durante lo svolgersi del rapporto, alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi o al termine di ogni semestre e che determina un saldo a credito o a debito. Il saldo può essere pignorato o sequestrato dai creditori del correntista cui spetta, mentre non può agirsi esecutivamente sulle singole partite; effettuato il pignoramento o il sequestro, l’altra parte non può fare altre rimesse, giacché in tal modo, si potrebbe annullare il saldo a favore dell’altro contraente e ciò pregiudicherebbe le ragioni dei creditori che già hanno esercitato l’azione esecutiva o cautelare. In relazione ai procedimenti concorsuali che importano scioglimento di diritto del conto corrente, può essere, infine, utile notare che se creditore del saldo è il contraente non fallito egli dovrà insinuare al passivo il suo credito, sul quale, se non esistono garanzie, non decorrono gli interessi dalla data di apertura a quella di chiusura della procedura; se creditore del saldo è, invece, il contraente fallito (o sottoposto a liquidazione coatta), il credito dovrà essere interamente corrisposto, con i normali interessi fino al pagamento.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×