CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sistema giurisdizionale predisposto per la risoluzione delle controversie tra i contribuenti e l’ente impositore. Con il d.lg. 31.12.1992 n. 546, il processo tributario ha subito notevoli modifiche, rispetto alla struttura originaria disposta dal d.p.r. 26.10.1972 n. 636, finalizzate a garantire una maggiore celerità del giudizio. Ed infatti è prevista in via ordinaria la trattazione in camera di consiglio a meno che una delle parti non ne richieda la discussione in pubblica udienza; inoltre al presidente della sezione sono attribuiti ampi poteri ai fini della dichiarazione di inammissibilità, interruzione, estinzione e sospensione del ricorso. Gli elementi essenziali della riforma possono così sintetizzarsi: i gradi di giudizio sono stati ridotti a due - rispettivamente davanti alle Commissioni provinciali e regionali - oltre al controllo di legittimità da parte della Cassazione; è stata introdotta la disciplina della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato che può essere disposta solo con provvedimento motivato qualora ricorrano gli estremi del danno grave e irreparabile; la Commissione provinciale competente accoglie o respinge con ordinanza l’istanza di sospensione e in casi di eccezionale urgenza il presidente può disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio; è stato inoltre regolamentato il giudizio di ottemperanza per mezzo del quale la parte interessata può chiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla decisione della Commissione tributaria passata in giudicato. Va infine ricordato che le parti del giudizio, diverse dall’Amministrazione finanziaria, devono essere assistite da un difensore abilitato, salvo in caso di controversia di modico valore e relativa a questioni semplici, e che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, da liquidarsi con la decisione. Le disposizioni del d.lg. 546 citato hanno effetto dal 1° aprile 1995.

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