CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

Istituto introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a) della l. 7.4.2003 n. 80 (legge delega per la riforma fiscale statale) disciplinato dagli articoli 117 sgg. del TUIR (nella nuova formulazione del d.lg. 12.12.2003 n. 344). Il regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale consente ai gruppi di imprese che optano per essa di consolidare i redditi, ossia di determinare un’unica base imponibile agli effetti dell’IRES in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle società appartenenti al gruppo. Gli imponibili delle società che partecipano al consolidato sono assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso. In tal modo le perdite delle società controllate comprese nel perimetro di consolidamento possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi prodotti dalle altre società del gruppo. L’opzione deve essere esercitata, per valere fiscalmente, sia dalla società partecipante, sia dalla partecipata. L’opzione rimane irrevocabile per un triennio, salvo il caso venga meno il requisito del controllo. Per i soggetti ammessi al consolidato nazionale, la norma presuppone la presenza di determinati requisiti soggettivi diversi per: a) il soggetto controllante; b) i soggetti controllati. L’opzione deve essere esercitata congiuntamente dalla partecipante e dalla partecipata e deve essere comunicata all’Agenzia dell’Entrate dalla società controllante entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l’opzione.
1. Soggetto controllante. Possono esercitare l’opzione per il consolidato nazionale, in qualità di controllante, i soggetti passivi IRES, ed in particolare: le società per azioni e in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti commerciali residenti, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (comprese, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo); le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività d’impresa (comprese le società di persone e le associazioni). Gli enti commerciali non residenti, per esercitare l’opzione per il consolidato, devono essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione ed esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa (rispondente ai requisiti di cui all’art. 55 TUIR) mediante una stabile organizzazione (art. 162 TUIR) alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.
2. Soggetti controllati. I soggetti controllati possono essere solo le società di capitali fiscalmente residenti. Sono escluse dall’opzione per il consolidato nazionale: le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota IRES; le controllate che abbiano già optato per il regime di trasparenza.
3. Modalità d’applicazione al consolidato. Ciascun soggetto appartenente al gruppo, deve presentare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi, senza liquidare l’imposta e con l’indicazione del reddito prodotto all’estero e della relativa imposta pagata. La copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla consolidante unitamente ai dati relativi ai dividendi percepiti infragruppo e alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale. La società consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, determina il reddito di gruppo sommando algebricamente gli utili o le perdite ottenute da ciascuna società, apporta le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla legge, calcola l’imposta, applica le detrazioni, scomputa gli acconti versati. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi del consolidato competono esclusivamente al soggetto consolidante (articolo 118, comma 3 del TUIR).
4. L’interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio è disciplinata dagli artt.124 e 126 TUIR e dal d.m. MEF 9.6.2004, secondo cui si verificherà l’interruzione del consolidamento fiscale prima del triennio, nelle seguenti ipotesi: perdita del requisito del controllo; fruizione di riduzioni dell’aliquota d’imposta dell’IRES; fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; liquidazione giudiziale; trasformazione in una società non soggetta all’IRES; trasformazione della consolidata in un soggetto diverso da quelli ammessi al consolidato ai sensi dell’art. 120 TUIR; trasformazione della consolidante in un soggetto diverso da quelli ammessi al consolidato ai sensi dell’art. 117 TUIR; trasferimento all’estero della residenza della consolidata o consolidante; fusione di una società consolidata con una non inclusa nella tassazione di gruppo; opzione della consolidante per la tassazione di gruppo in qualità di controllata. In tal caso la cessazione opera con riferimento al consolidato in cui era consolidante. i poteri di controllo delle dichiarazioni presentate dai soggetti partecipanti al consolidato nonché le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono attribuiti all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale di ciascun soggetto alla data in cui è statapresentata la dichiarazione. L’attività di accertamento e controllo nei confronti di ciascuna società consolidata è riferita alla dichiarazione dei redditi presentata, senza liquidazione dell’imposta.

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