CONSOLIDATO FISCALE MONDIALE

Il regime di consolidamento fiscale mondiale ai fini dell’IRES è stato introdotto dall’art. 4, comma 1, della l. 7.4.2003 n. 80 (legge delega per la riforma fiscale statale) ed è disciplinato dagli articoli da 130 a 142 del TUIR (nella nuova formulazione del d.lg. 12.12.2003 n. 344). È un sistema opzionale per il soggetto controllante, irrevocabile per almeno cinque esercizi, cui possono accedere i gruppi societari legati da partecipazioni di controllo. Analogamente al consolidato nazionale, quello mondiale realizza la tassazione di gruppo delle imprese non residenti controllate direttamente o indirettamente da una società o ente residente. In sintesi, il consolidato fiscale mondiale si fonda sulla somma algebrica dei redditi conseguiti da tutte le imprese estere controllate, considerati in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale ed agli utili in esse detenuta dal capogruppo residente. L’opzione di consolidamento degli imponibili su base mondiale è onnicomprensiva, dovendo necessariamente avere per oggetto la totalità delle controllate non residenti (cd. principio all in, all out). Requisiti richiesti sono: residenza in Italia della società controllante; identità di periodo d’imposta, a meno che non sia consentito da legislazione straniera; revisione dei bilanci della società controllante e delle controllate; consolidamento obbligato di tutte le società partecipate estere; attestazione da parte delle controllate non residenti del proprio consenso alla revisione del bilancio e dell’impegno a fornire ogni collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.

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