CONSOCIATA

Società collegata ad un’altra, all’interno o meno di un gruppo. I legami che intercorrono tra consociate possono essere di diversa natura, potendo limitarsi a quelli di tipo operativo, con compagini sociali distinte, ovvero riflettere vere proprie forme di controllo attraverso il possesso totale o parziale del capitale sociale. Il fenomeno assume notevole importanza anche a livello internazionale con la formazione di gruppi multinazionali di dimensioni assai rilevanti. Il legislatore italiano con d.lg. 9.4.1991 n. 127 (art. 1) ha modificato l’art. 2359 c.c. introducendo specifici criteri per l’individuazione di due differenti tipi di società consociate: le società controllate e le società collegate. In base a tale normativa le società controllate sono quelle in cui un’altra società, direttamente o indirettamente, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni di assemblea ordinaria, ovvero quelle che sono sotto l’influenza determinante di un’altra in virtù di speciali vincoli contrattuali. Le società collegate (art. 2359, 3° comma, c.c.), invece, sono quelle in cui si ha un’influenza notevole (un quinto delle azioni con diritto di voto, che diventa un decimo quando si tratta di società quotate). La stessa legge stabilisce il divieto di partecipazioni incrociate tra società controllanti e controllate, fissando anche i criteri per l’eliminazione delle situazioni esistenti.

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