CONSIGLIO D'EUROPA
Acr.: CdE. Organizzazione intergovernativa (fr. Conseil de l’Europe- CdE; ingl. Council of Europe-CoE) con sede in Strasburgo, istituita da dieci Stati (tra cui la Repubblica italiana) col trattato di Londra del 5.5.1949 (entrato in vigore il 3.8.1949) che ne contiene lo Statuto. Lingue ufficiali del CdE sono il francese e l’inglese. Il CdE è un’organizzazione distinta dall’UE, di cui non fa parte. Tuttavia alcuni degli atti internazionali del CdE sono richiamati nei Trattati dell’UE (si veda p.e. art. 6, 2 comma, TUE, e art. 136 CE).
1. Organi. Gli organi statutari del CdE (art. 10 dello Statuto) sono il Comitato dei Ministri (Comité des Ministres du Conseil de l’Europe- CM; Committee of Ministers of the Council of Europe-CM), organo di decisione composto dai ministri degli esteri degli Stati membri e l’Assemblea Parlamentare, organo deliberativo (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe- APCE; Parliamentary Assembly of Council of Europe-PACE). Organo consultivo è il Congresso dei popoli locali e regionali d’Euro- pa. Un Segretariato svolge le mansioni di staff per il Comitato e l’Assemblea, sotto la direzione di un Segretario generale eletto dall’Assemblea per cinque anni. Afferisce al CdE anche la Cour européenne des Droits de l’Homme e la Banque de développement du Conseil de l’Europe (v. CEB), istituita nel 1956 col nome Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe (FDS).
2. Adesioni. Invitati speciali. Osservatori. Con le adesioni successive alle dieci iniziali fanno oggi (agosto 2001) parte del Consiglio d’Europa 43 Stati europei (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Macedonia, Federazione Russa, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria). Sono invitati speciali all’Assemblea parlamentare la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Federale di Yugoslavia. Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti hanno lo statuto di osservatori presso il Comitato dei Ministri; Canada, Israele e Messico presso l’Assemblea parlamentare.
3. Obiettivi. Convenzioni. Attività amministrativa e operativa. Il CdE ha per obiettivo principale di rafforzare, nell’ambito dello spazio comune dei suoi Stati membri, la democrazia, i Diritti dell’Uomo e lo Stato di diritto. Ogni membro del CdE deve accettare il principio di legalità (rule of law) e quello per cui ogni persona deve godere dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (art.3 dello Statuto). Ogni violazione rilevante dei Diritti umani perpetrata dagli Stati membri costituisce causa di sospensione o di esclusione dall’Organizzazione stessa. In proposito il CdE ha promosso la firma di due convenzioni internazionali: la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, più nota abbreviatamene come Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, sottoscritta il 4.11.1950 (in vigore dal 3.9.1953; modif. da 12 Protocolli addizionali, l’ultimo del 2000) e la Charte sociale européenne (Carta sociale europea), sottoscritta a Torino il 18.19.1961 (in vigore dal 26.2.1965; ultima rev. 3.5.1996), modificata da tre Protocolli e riveduta con il trattato di Strasburgo del 3.5.1996 (in vigore l’1.7.1999). La Convenzione è richiamata dall’art. 6.2 (ex F) TUE (“l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950…”), la Carta sociale europea dall’Atto unico europeo (1986) nelle premesse e dall’art. 136, ex 117, CE (“la Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961…”). Oltre che dei Diritti dell’Uomo, il CdE opera con convenzioni (180 all’agosto 2001) per l’armonizzazione delle norme e delle politiche europee in molte materie (riconoscimento dei titoli di studio, brevetti, assicurazione di responsabilità civile di veicoli a motore, arbitrato, adozioni di bambini, rifugiati politici, terrorismo, crimini di guerra, estradizione, protezione degli animali anche negli esperimenti scientifici, assistenza ecc in materia di diritto civile, commerciale, amministrativo, penale e dell’esecuzione penale, antidoping, di ambiente, attività alberghiera ecc.) Di particolare rilievo sono le convenzioni nel campo della sicurezza sociale (European Code of Social Security, 16.4.1964; ultima rev. 6.11.1990). A fianco dell’elaborazione di convenzioni il CdE svolge attività amministrativa e di intervento in campo sanitario per la qualità dei farmaci (European Directorate for the Quality of Medicines- EDQM, fino al 1994 European Pharmacopoeia Secretariat), l’armonizzazione delle pratiche trasfusionali, la lotta contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti, l’AIDS, i principi etici nel trapianto d’organi, le scuole per la promozione della salute, l’organizzazione dei servizi sanitari, la protezione sanitaria del consumatore. Altro campo operativo è quello dell’educazione, della cultura, della salvaguardia del patrimonio architettonico e archeologico, dello sport e della gioventù, con la European Cultural Convention (19.12.1954). Il Consiglio della cooperazione culturale (CDCC) e il Fondo culturale sono gli strumenti di intervento in campo educativo, culturale, dei beni culturali, dello sport e della gioventù. Il Fonds de soutien à la coproduction cinématographique Eurimage sostiene gli interventi a favore del cinema. La protezione del paesaggio è affidata alla European Landscape Convention (20.10.2000). Per la preparazione della gioventù operano i Centri europei della Gioventù (CEJ) e il Fondo europeo per la Gioventù (FEJ). Il Consiglio ha inoltre promosso nel 1996 la Fondation européenne pour les métiers du patrimoine.
4. Tutela dei Diritti. Corte europea dei Diritti dell’Uomo (in sigla CEDU; fr. Cour Européenne des Droits de l’Homme-CEDH; ingl. European Court of Human Rights-ECHR). La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo sancisce una serie di Diritti e di libertà più estesa rispetto a quanto contenuto nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU sottoscritta nel 1948, stabilendo in più ed in particolare un sistema obbligatorio e sanzionatorio diretto a controllarne e garantirne il rispetto da parte degli Stati membri. Fino al 1998 tre istituzioni si dividevano i compiti dell’esercizio del controllo: la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (attivata nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri. Le persone offese si rivolgevano alla Commissione che giudicava sulla ammissibilità dei ricorsi, in caso favorevole tentava una composizione amichevole con lo Stato inadempiente. Se questa non aveva successo rimetteva la questione al Comitato dei Ministri con un rapporto e un suo giudizio. A questo punto, però, Commissione e Stato interessato (non i privati) potevano entro tre mesi anche adire la Corte che decideva la causa in via definitiva e obbligatoria. Se la questione non era stata deferita alla Corte entro tre mesi, il Comitato dei ministri decideva concedendo alla vittima un risarcimento in via equitativa. Il Comitato era responsabile dell’esecuzione delle decisioni proprie e della Corte. L’esecuzione del Protocollo n. 11 ha portato alla riforma della procedura, abolendo la Commissione e il potere di decisione del Comitato dei ministri, unificando il giudizio nella Corte, che è stata riformata, e consentendo ai privati l’accesso diretto ad essa con la presentazione di appositi ricorsi. L’Italia è attualmente il Paese verso il quale è stato pronunciato il maggior numero di condanne e sul quale pesa il maggior volume di ricorsi pendenti. Tra gli altri Paesi “spiccano”, nello stesso senso, la Turchia, l’Austria e la Polonia. La nuova Corte e la nuova procedura sono diventate operative l’1.11.1998, un anno dopo l’entrata in vigore del Protocollo n.11. Nota.-Non confondere gli organi del Consiglio d’Europa con quelli dell’Unione Europea per i quali v. Unione europea, in particolare l’Assemblea parlamentare col Parlamento europeo, la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo con la Commissione europea (e con il Comitato dei Diritti dell’Uomo, organo sussidiario delle Nazioni Unite), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo con la Corte di giustizia delle Comunità Europee (e con la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite con sede all’Aia). Non confondere, infine, la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo con la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10.12.1948, priva di effetti obbligatori, in quanto ha il valore solo di una raccomandazione internazionale).