CONSIGLIO DI STATO, FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Il Consiglio di Stato, a norma della Costituzione, è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela in sede di giurisdizione amministrativa. La legge assicura l’indipendenza dell’organo e dei suoi componenti. Esso è articolato in sei sezioni, tre consultive e tre giurisdizionali. I suoi componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito alla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Magistratura amministrativa. Metà dei posti di Consigliere di Stato è riservato ai consiglieri dei TAR; un quarto ai magistrati, agli avvocati dello Stato e ai funzionari amministrativi delle carriere direttive dello Stato laureati in giurisprudenza, selezionati mediante concorso; unquarto, infine, a professori universitari di materie giuridiche, ad avvocati patrocinanti presso le magistrature superiori e ad alti magistrati e funzionari di designazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato esercita la funzione giurisdizionale mediante le Sezioni IV, V, VI e l’adunanza plenaria, a cui sono devolute le questioni che possono dare luogo a contrasti giurisprudenziali o quelle di particolare importanza. In seguito all’istituzione dei TAR avvenuta nel 1971, giudice di competenza generale, comprensiva di tutte le questioni di legittimità dell’atto amministrativo incidenti su interessi legittimi, il Consiglio di Stato è divenuto giudicedi secondo grado su tutte quelle controversie conosciute in primo grado dai TAR. Rari sono ormai i casi in cui il Consiglio di Stato mantiene una competenza esclusiva in unico grado. Espressamente previsti dalla legge, essi sono: il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato emesse dal Consiglio di Stato e quello relativo alle controversie sulla ripartizione tra i Comuni del gettito dell’ILOR. Le decisioni del Consiglio di Stato sono soggette solo al ricorso per revocazione e al ricorso per Cassazione; ma, in quest’ultimo caso, solo per motivi di giurisdizione. Nuove competenze ex l. 1997/127. La legge 15 maggio 1997 n. 127, art. 17 comma 28, ha istituito una nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato, competente all’esame degli schemi di atti normativi per i quali l’attività consultiva apprestata da tale organo è prescritta per legge o è comunque richiesta dalla amministrazione. La nuova Sezione è altresì competente ad esaminare, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell’UE di interesse per lo Stato italiano. Lo stesso comma 28, dispone altresì l’obbligo procedimentale per il Consiglio di Stato di emettere sempre il proprio parere in Adunanza Generale, per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla istituita IV Sezioneconsultiva o dal Presidente del Consiglio di Stato, a causa della loro particolare importanza. Il legislatore si è recentemente fatto caricodi disciplinare la pubblicità dell’attività consultiva del Consiglio di Stato, prevedendo con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 15 che i pareri emessi dalla Sezioni consultive sono pubblici, e recano l’indicazione del Presidente del collegio e dell’estensore. L’art. 20 della stessa legge - ad integrazione del testo della legge 27 aprile 1982, n. 186, alla quale viene aggiunto l’art. 53 bis - stabilisce altresì l’attribuzione, a decorrere dall’anno 2001, dell’autonomia finanziaria sia al Consiglio di Stato che ai Tribunali amministrativi regionali.