CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Organo collegiale proprio degli enti pubblici e delle società di capitali. Tra i Consigli di amministrazione delle persone giuridiche pubbliche assumono primaria importanza quelli costituiti presso i singoli ministeri, i quali hanno funzioni preparatorie di consulenza giuridica in relazione ai provvedimenti riguardanti gli impiegati e esprimono il parere su questioni inerenti all’ordinamento, al funzionamento e al coordinamento degli uffici. Sono presieduti dal ministro o dal sottosegretario e sono composti dai direttori generali e dai funzionari di grado pari o superiore, che abbiano la direzione effettiva di un servizio. Organi collegiali analoghi esistono, con lo stesso titolo, anche presso gli altri enti di diritto pubblico. Quando le società di capitali sono amministrate da più persone, queste formano il consiglio di amministrazione, il quale ha competenza generale ed è retto da un presidente scelto dal consiglio stesso in seno ai suoi membri, a meno che non sia stato già nominato dall’assemblea. Il potere di amministrare la società spetta in tal caso collegialmente al consiglio. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta di voti, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. La deliberazione consigliare può essere impugnata, nel termine di tre mesi, dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci. Il consiglio di amministrazione delle società può delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati le proprie funzioni, restringendosi così la sua funzione ad un compito di mera vigilanza sul generale andamento della gestione societaria, salvo sempre il potere di revocare la delega Sulla falsariga delle disposizioni fissate per le società per azioni sono regolati consigli di amministrazione delle altre società di capitali.

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