CONSIGLIO DELL'UE
Il Consiglio (fr. Conseil de l’Union européenne; ingl. Council of the European Union) è il principale organo di decisione dell’Unione europea, emanazione degli Stati membri, di cui riunisce regolarmente i rappresentanti, a livello ministeriale. Esso è regolato dagli artt. 237-243 TFUE (ex artt. 202-210 TCE ). Il Consiglio è composto dai ministri degli Stati membri. La composizione di ciascuna sessione del Consiglio varia a seconda degli argomenti trattati. Il Consiglio, insomma, per ragioni di organizzazione dei lavori si riunisce, secondo delle materie trattate, in diverse “formazioni”, come vengono chiamati nel gergo comunitario, cui partecipano i ministri degli Stati membri e i Commissari europei competenti per le materie interessate. Ogni Stato invia un rappresentante autorizzato ad agire in nome e per conto dello Stato membro, che di regola è il ministro competente per i problemi all’ordine del giorno. La composizione varia da una riunione all’altra e non esistono membri permanenti. Il numero delle formazioni da 22 negli anni Novanta è stato ridotto a 16 nel 2000 e a 10 nel 2009 con il Trattato di Lisbona. Attualmente sono: Affari generali; Affari esteri; Economia e finanza (ECOFIN); Giustizia e affari interni (GAI); Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; Competitività; Trasporti, telecomunicazioni ed energia; Agricoltura e pesca; Ambiente; Istruzione, gioventù, cultura e sport. Il Consiglio è però unico: qualunque sia la formazione che adotta una decisione, si tratta sempre di una decisione “del Consiglio”, senza menzionare la formazione. Il Consiglio ha sede a Bruxelles, dove si riunisce diverse volte al mese (le riunioni hanno luogo a Lussemburgo nei mesi di aprile, giugno ed ottobre). I lavori del Consiglio sono preparati materialmente da un Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (COREPER) a Bruxelles, che si riunisce ogni settimana. Il Comitato coordina e sovrintende ai lavori di numerosi comitati e gruppi di lavoro composti da funzionari degli Stati membri che istruiscono i dossier da sottoporre al COREPER e al Consiglio. Le questioni agricole sono trattate però da un Comitato speciale per l’agricoltura (CSA). Il CSA opera dal 1960 ed è competente per l’istruzione di ogni pratica da sottoporre al Consiglio “Agricoltura”. Esso svolge, quindi, in materia agricola gli stessi compiti che il COREPER esercita nelle altre aree.
Nella grande maggioranza dei casi il Consiglio delibera su proposta della Commissione europea e in codecisione (procedura legislativa ordinaria) con il Parlamento europeo (ad esempio in materia di giustizia, sicurezza, immigrazione, trattati internazionali e bilancio), ovvero, mediante una procedura di consultazione del Parlamento (ad esempio nei settori dell’agricoltura, fiscalità e politica industriale). Le modalità di voto del Consiglio, che delibera con votazione dei ministri degli Stati membri, sono, secondo gli argomenti: la maggioranza semplice (per le decisioni di procedura), la maggioranza qualificata (un sistema detto di “doppia maggioranza”, ideato per riflettere anche a livello di Consiglio la duplice legittimazione dell’Unione, un’Unione di Stati e di cittadini, adottato per numerose decisioni nei settori collegati al mercato interno nonché nei settori della sicurezza, asilo e immigrazione, della cooperazione giudiziaria civile e penale e della cooperazione di polizia) ovvero l’unanimità (per i settori della politica estera, della difesa e della fiscalità). Nelle votazioni a maggioranza qualificata, dall’1.1.2007 la distribuzione dei voti per Stato membro è la seguente: Germania, Francia, Italia, Regno Unito: 29; Spagna, Polonia: 27; Romania: 14; Paesi Bassi: 13; Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo: 12; Austria, Bulgaria, Svezia: 10; Danimarca, Irlanda, Lituania, Repubblica slovacca, Finlandia: 7; Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia: 4; Malta: 3; in totale 345.
Secondo quanto sancito dall’art. 16, par. 4 del TUE, a decorrere dal 1.11.2014, si realizza una maggioranza qualificata se almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione, approva la proposta. Pertanto, la c.d. minoranza di blocco alla proposta legislativa deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio. In caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga a tale norma, nei casi in cui il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
Link: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_it
Redattori: Gian Carlo LORASCHI; Cristiana MENE’
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