CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI

Funzionario cui è affidato il compito di provvedere all’attuazione della pubblicità nei registri pubblici (p.e. registri dello stato civile, delle ipoteche, delle società, immobiliari ecc.), al rilascio delle documentazioni relative al loro contenuto, oltre che alla comunicazione delle loro risultanze. Non ha il potere né il dovere di sindacare la legittimità dei titoli o documenti presentati per la trascrizione. Infatti l’esame del conservatore è semplicemente di carattere formale, dovendosi lo stesso limitare a controllare se il documento presentato abbia i requisiti indicati dalla legge e assicuri l'identificazione della persona o della cosa che ne è oggetto. Il conservatore è personalmente responsabile in proprio nel caso di rifiuto o ritardo nel ricevere la consegna dei documenti che gli sono presentati, o nell’eseguire le funzioni attribuitegli (trascrizione, iscrizione, annotazione), o nello spedire le copie o i certificati richiesti. I limiti territoriali entro i quali deve esplicarsi l’attività del conservatore sono determinati dalla legge.

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