CONFERMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO
Il credito documentario irrevocabile, disciplinato dalla pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale UCP500 del gennaio 1993, si dice confermato quando vi è connessa l’assunzione, da parte di una banca corrispondente (detta confermante) della banca emittente (detta ordinante) dell’impegno di onorare il credito stesso. Con la conferma, la banca corrispondente aggiunge il proprio impegno irrevocabile a quello della banca emittente alle stesse condizioni che caratterizzano l’obbligazione irrevocabile di questa. La banca confermante si impegna, quindi, a pagare il credito e ad assicurare che esso sia pagabile presso le casse di una terza banca, ad accettare le tratte o a rispondere dell’accettazione e del pagamento delle tratte emesse sull’ordinante o su altro trattario ovvero a negoziare senza rivalsa le tratte emesse dal beneficiario del credito sull’ordinante o sulla banca emittente nei termini definiti nella sua comunicazione di conferma al beneficiario. L’impegno della banca confermante diviene irrevocabile nel momento in cui ne giunge comunicazione al beneficiario; da questo momento l’emittente non può più influire sul rapporto instauratosi tra questi due soggetti, sussistendo peraltro il parallelo impegno originario della stessa banca emittente. Contro la banca corrispondente confermante, che assume la posizione di garante, l’ordinante il credito (cliente della banca emittente) può esperire un’azione diretta, nel caso in cui l’emittente non abbia adempiuto per sua colpa agli impegni assunti.