CONDIZIONE
Avvenimento futuro ed incerto, dal verificarsi del quale le parti fanno dipendere la produzione (condizione sospensiva) o la eliminazione (condizione risolutiva) degli effetti del negozio (art. 1353 c.c.). Può essere casuale, se il suo avveramento dipende dal caso o dalla volontà di un terzo, potestativa, se dipende dalla volontà di una delle parti, o mista, se dipende da entrambi questi fattori. La condizione potestativa, a sua volta, si distingue in meramente potestativa e potestativa vera e propria a seconda che consista in un fatto che sia o meno indifferente compiere. La condizione non deve essere illecita (cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico od al buon costume): diversamente, si considera non apposta ai negozi mortis causa, mentre rende nulli quelli inter vivos. Inoltre, non deve essere impossibile (non deve consistere, cioè, in un avvenimento irrealizzabile da un punto di vista naturale o giuridico). In caso contrario si ha per non apposta al negozio mortis causa; negli altri negozi, invece, porta con sé la nullità, a meno che non sia risolutiva (nella quale ipotesi si considera non apposta). Quando la condizione sospensiva si è verificata, si producono tutte le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo al tempo in cui esso è stato concluso (art. 1360 c.c.); l’inverso avviene, invece, se la condizione è risolutiva.