CONCORDATO PREVENTIVO

1. Proposta che l’imprenditore commerciale fa ai creditori, per evitare la dichiarazione di fallimento. La domanda è presentata al tribunale che l’ammette se (imprenditore è iscritto nel registro delle imprese ed ha tenuto in regola la sua contabilità da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto una minore durata; se non è stato dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo nell’ultimo quinquennio; non sia stato condannato per bancarotta, o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio; se il debitore offre il pagamento integrale ai creditori privilegiati e in misura non inferiore al 40% a quelli chirografari, oppure la cessione di tutti i beni ai creditori, sempre che la valutazione di tali beni lasci presumere che il pagamento ai creditori chirografari avvenga in misura non inferiore al 40%. Il concordato è approvato se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti i due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto. È soggetto ad omologazione del tribunale, non solo per legittimità, ma anche per merito, essendo rivolto ad accertare la convenienza economica del concordato, l’affidabilità dell’imprenditore e la sua meritevolezza. In mancanza di omologazione del concordato, il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore.

2. Il d.l. 14.3.2005 n 35, contenente all’art. 2, lett. d  “Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni”, ha introdotto le seguenti modifiche alla l.fall. in materia di concordato preventivo. Condizioni di ammissibilità alla procedura (art. 160 l.fall). Non figurano più nel testo della norma novellata lo stato di insolvenza quale presupposto oggettivo, né le condizioni soggettive quali l’iscrizione al registro delle imprese, la tenuta regolare della contabilità, il non essere stato dichiarato fallito né ammesso al concordato preventivo, il non essere stato condannato per bancarotta, o delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica l’industri o il commercio; non sussistono le condizioni secondo le quali la proposta di concordato del debitore doveva soddisfare in percentuale o mediante cessione dei beni le pretese dei creditori: è previsto, invece, uno stato di crisi in presenza del quale il debitore può proporre ai creditoriun concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere una articolata a) ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti secondo le più varie forme atte a raggiungere lo scopo (cessione di beni, operazioni straordinarie, accollo di debiti, attribuzioni di azioni, quote, obbligazioni ecc.) b) l’attribuzione delle attività dell’impresa del debitore ad un assuntore che potrebbe essere rappresentato dai creditori o dalle società da questi partecipate o da costituire durante la procedura e le cui azioni vadano assegnate ai creditori. è inoltre prevista c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, nonché d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Domanda di concordato (art. 161 l.fall). La norma novellata integra l’originario comma 1 precisando che ai fini della competenza è irrilevante il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno anteriore al deposito del ricorso ed indicando nel comma 2 la documentazione da allegare al ricorso costituita da a) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il comma 3 prevede che il piano e la citata documentazione da presentare con il ricorso sia accompagnata dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo documentazione, Viene riproposto integralmente il comma 4 che prevede che per le società la domanda debba essere approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152. Ammissione alla procedura (art. 163 l.fall). La modifica riguarda il comma 1, ove è previsto che il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e provvede analogamente, ove siano previste diverse classi di creditori, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.; è stato, inoltre portato a quindici giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura. Maggioranza per l’approvazione del concordato (art. 177 l.fall). Composto di cinque commi. Nel comma 1 è previsto, a modifica dell’originario omologo, che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove siano previste diverse classi di creditori, se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Integralmente modificato il comma 2 ove è previsto che il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza appena detta, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi diverse possano risultare soddisfatti. Inalterati nella sostanza risultano essere i commi, 3, 4 e 5., salva la mancata riproposizione nel comma 3 delle conseguenze del voto di adesione senza dichiarazione di limitata rinuncia. Approvazione dl concordato e giudizio di omologazione (art. 180 l.fall). Il relativo processo, rinnovato solo parzialmente, nel quale scompare la figura del giudice delegato in funzione di istruttore, prevede la fissazione di un’udienza da parte del tribunale, e non del giudice delegato, nella quale dovranno costituirsi dieci giorni prima debitore, commissario giudiziale, eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato mediante deposito di memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, prevede poi un potere ufficioso del tribunale di assumere informazioni e prove necessarie con eventuale delega a un componente del collegio per l’espletamento e l’approvazione, se la maggioranza dell’art. 177 è raggiunta, con decreto motivato. Chiusura della procedura (art. 181 l.fall). Avviene con il decreto di cui al precedente art. 180 entro sei mesi dalla presentazione del ricorso con la possibilità di una sola proroga di sessanta giorni. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.fall.). La norma prevede che il debitore possa depositare l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 160, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, corredandolo di una relazione di un esperto sull’attualità dell’accordo, con particolare alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei crediti estranei. Detto accordo, avverso il quale i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione viene omologato, decise le opposizioni, con decreto motivato, reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’art. 183 l.fall., in quanto applicabile, e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

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