CONCORDATO FALLIMENTARE

Accordo fra il fallito e i suoi creditori, approvato e reso efficace dalla sentenza di omologazione pronunciata dal tribunale, in forza del quale il fallito propone: ai creditori due differenti forme di concordato: il concordato remissorio mediante pagamento dei creditori chirografari in percentuale, il concordato dilatorio consistente in una dilazione entro la quale il fallito si obbliga a soddisfare l’intero passivo chirografario., oltre al pagamento integrale dei crediti privilegiati. Controversa e’ l’ammissibità del concordato fallimentare con cessione dei beni. Le garanzie che assistono il concordato possono essere reali (pegni, ipoteche) o personali (fideiussioni). Assuntore del concordato è il terzo che interviene non solo per garantirne l’esecuzione, ma per assumerlo, obbligandosi, cioè, direttamente e non fideiussoriamente, di fronte ai creditori, anche con liberazione immediata del fallito. L’assuntore può continuare nel proprio interesse le azioni revocatorie iniziate dal fallito. La proposta di concordato è vagliata dal giudice delegato al fallimento e, se ritenuta conveniente, è comunicata ai creditori, sentito il parere del curatore e del comitato dei creditori. Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto di voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. Si apre così il giudizio di omologazione da parte del tribunale, nel quale è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero e che si chiude con una sentenza di omologa o di rigetto, nel qual caso la procedura fallimentare riprende il suo corso. Il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, e viene eseguito sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori.

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