CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento nel quale, esauritasi la fase delle trattative, il contratto si perfeziona e produce, se valido, gli effetti riconosciutigli dall’ordinamento giuridico. Normalmente, il contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte (art. 1326 c.c.). Si presume, comunque, che il proponente venga a conoscenza dell’accettazione nel momento in cui questa giunge al suo indirizzo. Se il proponente richiede per l’accettazione una forma determinata, essa non ha effetto se è data in forma diversa. Ovviamente, l’accettazione deve essere conforme alla proposta: se, invece, essa contiene ampliamenti, limitazioni o, in generale, altre modificazioni, equivale ad un rifiuto unito ad una nuova proposta. In certi casi (p.e., su richiesta dello stesso proponente) il contratto si conclude quando l’accettante inizia ad eseguire la prestazione richiesta (l’accettante, però, deve dare prontamente avviso alla controparte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno). Se infine si tratta di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente è sufficiente, per la sua conclusione, il contegno omissivo della controparte, la quale non rifiuti la proposta nel termine stabilito dalla natura dell’affare o secondo gli usi. Questo procedimento di conclusione non è applicabile alla donazione: in questo caso l’accettazione non solo è necessaria ma deve, se posteriore alla proposta, essere notificata al donante (art. 782, comma 2, c.c.).

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×