COMUNITÀ EUROPEA
Organizzazione sopranazionale istituita col nome di Comunità economica europea (CEE) dal trattato del 25.3.1957 tra Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda, ratificato dall’Italia con l. 14.10.1957 n. 1203 ed entrato in vigore il l°.1.1958. Il trattato è stato più volte modificato in occasione dell’ampliamento della Comunità con l’adesione di nuovi Stati e con altri trattati (per i quali v. Comunità europee). Il nome è stato modificato da Comunità Economica Europea in Comunità europea, acronimo CE, dal TUE a decorrere dall’1.11.1993 (data di entrata in vigore del trattato). Ai 6 Stato firmatari del trattato del 1957 se ne sono aggiunte 9 con adesioni successive: Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda il 1°.1.1973; Grecia il 1°.1.1981; Spagna e Portogallo il 1° gennaio 1986; Austria, Finlandia e Svezia il 1°.1.1995. Altri 12 Stati hanno aderito all’Unione europea tra il 2003 e il 2005 (v. allargamento della Comunità europea). Con l’entrata nella CE questi Stati hanno aderito anche alla CECA e all’Euratom e, per gli ultimi tre, anche all’UE. Per tutti l’adesione ha comportato l’accettazione dell’acquis communautaire. La CE è un ente internazionale complesso con caratteristiche proprie delle unioni istituzionali ed elementi di sopranazionalità in misura maggiore rispetto alle altre due Comunità. Compito della CE è di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione di politiche e di azioni comuni, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri (art. 2 TCE). Per gli obiettivi, gli organi, le politiche, gli strumenti giuridici, gli accordi internazionali ecc. v. Unione europea.