COMUNIONE
Contitolarità della proprietà o di un altro diritto reale, che può essere volontaria (quando nasce per accordo dei partecipanti), legale o coattiva (quando il suo titolo è nella legge, come, p.e., quella che ha per oggetto muri, siepi, fossi ecc.), incidentale (quando sorge per circostanze fortuite, come, p.e., quella che si stabilisce tra i coeredi). Ognuno dei partecipanti, le cui quote si presumono uguali, può usare della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e purché non venga diminuito luguale diritto che spetta agli altri membri della comunione, può disporre del suo diritto 0 cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, riceve gli utili della cosa in proporzione alla sua quota e partecipa alle spese nella stessa misura. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere allamministrazione della cosa comune. La collettività dei partecipanti delibera in ordine agli atti di ordinaria amministrazione, alla formazione del regolamento ed alla nomina dellamministratore a maggioranza semplice (non di numero, ma di valore delle quote), ma per le innovazioni e gli atti eccedenti lordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei due terzi; è invece necessario il consenso di tutti i comproprietari per lalienazione della cosa comune, per la costituzione di diritti reali e per la stipulazione di locazioni ultranovennali. Il rapporto di comunione si può estinguere, per distruzione della cosa, per concentrazione di tutte le quote nelle mani di un comproprietario o di un terzo, per rinuncia di tutti i partecipanti meno uno alla propria quota (c.d. diritto di accrescimento). Il modo tipico di estinzione della comunione è, però, la divisione che, salvo patto contrario, può essere chiesta in ogni tempo da ogni partecipante e che si concreta nella ripartizione materiale della cosa in tante porzioni quanti sono i partecipanti, se è possibile, oppure nellattribuzione della cosa ad uno solo dei partecipanti, che pagherà un conguaglio agli altri.