COMPENSAZIONE

1. Aspetti economici. Saldo di rapporti di debito e credito in denaro o titoli (v. stanza di compensazione). Tale termine designa, inoltre, una particolare forma di countertrade mediante la quale l’esportatore viene pagato, in tutto o parzialmente, con prodotti dell’importatore. Essa si caratterizza, in particolare, per la presenza di un unico contratto di compravendita, per il trasferimento di forniture che vengono liquidate indipendentemente le une dalle altre (sebbene le prestazioni possano anche non essere simultanee) e per la possibilità, concessa al venditore, di trasferire le merci ad un terzo che le acquista applicando un margine di sconto a titolo di commissione. La compensazione può essere totale o parziale. E totale se le importazioni hanno un valore monetario, preventivamente concordato, uguale alle importazioni; è parziale se il residuo viene regolato in contanti. 
2. Aspetti giuridici
. Modo di estinzione dell’obbligazione, che si verifica quando tra due soggetti intercorrono reciproci rapporti di debito e di credito. Per effetto della compensazione le due obbligazioni si estinguono, dal giorno della loro coesistenza, sino alla concorrenza del loro valore, rimanendo in vita per il residuo. La legge prevede tre tipi di compensazione: legale, giudiziale e volontaria. La prima opera automaticamente quando i due debiti sono omogenei (hanno cioè per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere), liquidi (cioè determinati nel loro preciso ammontare) ed esigibili (perché non sottoposti a termine o a condizione sospensiva). Perché la compensazione legale operi, è necessario però che la parte la eccepisca: il giudice, infatti, non può rilevarla d’ufficio. La compensazione giudiziale viene dichiarata dal giudice quando il debito opposto in compensazione, pur non essendo liquido, è facilmente da lui determinabile: in questo caso essa si compie per la sola parte del debito che appare sicura (art. 1243 c.c.). La compensazione volontaria, infine, ha luogo per volontà delle parti, anche se non ricorrano le condizioni previste per la compensazione legale e giudiziale (eccettuata naturalmente la reciprocità dei debiti) (art. 1252 c.c.). Alcuni crediti esigono, per loro natura, che la prestazione sia in ogni caso eseguita: perciò, non possono formare oggetto di compensazione. Il più importante tra essi è il credito degli alimenti (chi ha diritto di ricevere gli alimenti non può provvedere ai propri bisogni, se non riceve la prestazione alimentare). La compensazione legale non è ammessa tra una obbligazione civile ed una obbligazione naturale: unico effetto che quest’ultima produce, infatti, è la irripetibilità di quanto è stato pagato (art. 2034 c.c.). La compensazione è invece possibile tra debiti e crediti verso lo Stato. Mentre, però, il creditore di quest’ultimo non può richiedere la compensazione salvo speciale autorizzazione del Tesoro, lo Stato può, nei casi previsti dalle leggi speciali, operare compensazioni tra propri crediti e debiti.

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