COMMISSIONE TRIBUTARIA
Organo giurisdizionale speciale con competenza esclusiva in materia di contenzioso tributario. Quest’ultimo, in base al d.p.r. 26.10.1972 n. 636, era affidato alle commissioni di primo e di secondo grado e alla commissione centrale delle imposte o, in via alternativa rispetto a quest’ultimo organo, alla Corte d’Appello competente per territorio. Contro la decisione della commissione centrale o della Corte d’Appello era ammissibile il ricorso in Cassazione per i vizi di legittimità della pronuncia. Le predette commissioni erano competenti per le controversie relative alle imposte sul reddito, all’IVA, oltre che alle imposte di registro, successioni, INVIM, ipotecarie e sulle assicurazioni e, infine, su quelle concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e dei fabbricati, oltre che l’attribuzione della rendita catastale. Le commissioni di I e di II grado erano competenti per tutte le questioni di fatto e di diritto relative alle predette imposte. La commissione centrale era invece giudice della sola legittimità e delle questioni di fatto non attinenti alla valutazione dell’imponibile. Con d.lg. 31.12.1992 n. 545 gli organi di giurisdizione tributaria sono stati riordinati in Commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e in Commissioni regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali comunali e provinciali e il contributo per il servizio sanitario nazionale oltre che le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze. Con riferimento alla Commissione tributaria centrale è disposto che la stessa è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze (l. 8.5.1998 n. 146).