COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB)
La Consob è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica che svolge attività di tutela degli investitori, per l'efficienza, trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare italiano. La Consob fu istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e con la legge 281 del 1985 ha acquisito piena autonomia. Le funzioni della Consob sono cambiate nel tempo per adattarsi all’evoluzione del mercato finanziario in relazione all’esigenza di tutela del risparmio. L’evoluzione della legislazione in materia di tutela del risparmio ha dato, nel tempo, un ruolo alla Commissione sempre più importante in relazione al fatto che oggi nel mercato mobiliare si contratta una parte sempre più importante del risparmio nazionale. Questo ha portato la Commissione a dare, se pur in modo informale delle indicazioni, non vincolanti, sul comportamento da tenere quando si opera nel mercato mobiliare. La Commissione cura pubblicazioni a carattere periodico per far conoscere la propria attività: i) Bollettino, ii) Newsletter settimanale "Consob Informa" contenente la sintesi delle principali decisioni ed eventi della settimana che coinvolgono la Commissione, iii) Relazione annuale, e iv) Quaderni di Finanza. Inoltre dal 1° Gennaio 2007 è stato creato e diffuso il Bollettino in formato elettronico articolato in sezioni: una chiamata "Provvedimenti e altre decisioni" e l’altra denominata "Albi ed elenchi". Il Bollettino contiene inoltre i testi integrali delle decisioni e degli eventi pubblicati nella Newsletter settimanale. I Quaderni di Finanza sono un modo per sottoporre all’attenzione del mercato temi che la Consob ritiene importanti. Questi lavori sono redatti sotto forma di lavori di ricerca prodotti o promossi dalla Consob, interventi istituzionali e atti di convegni.
La Consob è stata istituita dalla l. 7.6.1974 n. 216 come organo dello Stato inserito nell’organizzazione centrale del Ministero del Tesoro. Per quanto fosse collocata in posizione di formale indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato, il collegamento istituzionale con gli stessi risultava condizionante. Dal Governo dipendeva, infatti, la nomina dei commissari, dal Ministero dell’economia il coordinamento degli organi di controllo del settore e la responsabilità politica dell’amministrazione del settore stesso davanti al Parlamento. Conseguentemente, la gran parte degli atti e delle deliberazioni posti in essere dalla Commissione era soggetta ad un’approvazione, sia di legittimità che di merito, da parte dell’Esecutivo. Per attribuire alla Commissione una maggiore indipendenza rispetto al potere esecutivo, la l. 4.6.1985 n. 81, riformò profondamente la configurazione giuridica della Consob, strutturandola quale “ente pubblico di settore”, al pari della Banca d’Italia e dell’ISVAP, fornito di personalità giuridica di diritto pubblico.
1. Composizione. Quanto al funzionamento, la Commissione è un organo collegiale composto da un Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del Consiglio stesso). Tutti i componenti (ivi compresi quelli eventualmente nominati nel corso del quinquennio in sostituzione dei membri venuti a mancare) durano in carica cinque anni, e possono essere confermati una sola volta. Oltre ai normali requisiti richiesti per ogni ufficio pubblico, per la nomina a componente della Commissione sono altresì necessarie una “specifica e comprovata competenza ed esperienza” e una “indiscussa moralità ed indipendenza”. Al requisito dell’indipendenza sono collegate le ipotesi di incompatibilità previste tassativamente dalla legge: i componenti della Commissione non possono rivestire, a pena di decadenza dall’ufficio, alcuna delle seguenti qualifiche: 1) liberi professionisti, ivi compresi i consulenti; 2) amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata di società commerciali; 3) sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati; 4) titolari di uffici pubblici di qualsiasi natura; 5) imprenditori commerciali. L’attività decisoria è di esclusiva competenza della Commissione che adotta le proprie delibere collegialmente, salvi i casi d’urgenza previsti dalla legge, nei quali il Presidente può assumere provvedimenti provvisori, imputabili alla Commissione ove questa ne approvi il contenuto entro i termini di legge, pena l’inefficacia dei provvedimenti stessi. L’esigenza di salvaguardare l’effettiva collegialità delle decisioni è altresì confermata dal divieto di delega permanente di funzioni ai commissari nell’attività istruttoria. Al Presidente competono, invece, in esclusiva, la sovraintendenza all’attività istruttoria e la cura dell’esecuzione delle delibere dell’organo, oltre che la rappresentanza della Commissione e i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Competenze. La Commissione ha, ora, la competenza esclusiva a deliberare le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento; il trattamento giuridico ed economico del personale; l’ordinamento delle carriere; le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In via generale, la Commissione ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento dei mercati regolamentati e dei soggetti che vi operano, ossia sulle società quotate come su quelle che emettono titoli diffusi presso il pubblico in maniera rilevante, pure se non quotati. È la Consob stessa, peraltro, a stabilire, con proprio regolamento, le caratteristiche in presenza delle quali una data specie di titoli è “diffusa presso il pubblico in maniera rilevante” pur non essendo quotata. Il controllo attiene ad un mercato che è molto più ampio di quello mobiliare, riguardando ogni specie di “strumenti finanziari”. Quest’ultima espressione, come si deduce dall’art. 1 del TUF, è molto più ampia del valore mobiliare, comprendendo ogni specie di strumento negoziabile, anche dematerializzato. Compito della Commissione è anche garantire un’ampia e corretta informazione dei risparmiatori sui fatti che si verificano sul mercato, o all’interno delle singole società che in esso operano, e che possono in qualche modo interessare il “pubblico”, ossia la massa dei risparmiatori che investono in titoli quotati nei mercati regolamentati o che ivi sono diffusi in maniera rilevante. Nel complesso, ed in virtù della riforma dei mercati finanziari introdotta con il TUF, la Consob risulta essere l’autorità privatistica di settore competente per le negoziazioni su strumenti finanziari quotati o diffusi presso il pubblico. Inoltre, in forza del d.lgs. n. 39/2010, la Consob è l’autorità competente per la vigilanza sui soggetti che svolgono la revisione legale sugli Enti di Interesse Pubblico.
3. Normativa. Alla disciplina dei Mercati (regolamentati) è dedicata l’intera Parte III del TUF. Più esattamente, un primo gruppo di norme è dedicato ai mercati regolamentati, un secondo gruppo ai mercati non regolamentati. È importante chiarire, preliminarmente, che la Borsavalori non è più l’unico mercato regolamentato: è solo uno fra i mercati regolamentati, assieme agli altri mercati riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea, anche se nel caso italiano resta, tuttora, quello più significativo, anche per tradizione storica. All’interno della Parte III del TUF emerge un ordinamento dei mercati che è di tipo chiaramente privatistico, e non più pubblicistico. Del resto, già il d.lg. 23.7.1996 n. 415 (c.d. Decreto “Eurosim”) si era mosso in questa direzione - in attuazione della Direttiva 93/22/CEE - superando la concezione autoritativa (di matrice pubblicistica appunto) dei mercati. La Borsa-valori, dunque, non è più titolare di un pubblico servizio ma di un servizio di natura privata, tant’è che può, come qualunque società di gestione del mercato, essere sottoposta a fallimento (cfr. art. 75 TUF), se pure nel rispetto di determinate procedure. L’art. 61 del TUF, in particolare, richiamando nei suoi contenuti l’art. 46 del Decreto “Eurosim”, stabilisce che “l’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione) ”. Conseguentemente si spiegano anche i nuovi compiti della Consob, che non sono più di gestione diretta dei mercati, bensì di vigilanza esterna. Si nota, inoltre, che la Commissione è destinata per il futuro ad operare in un clima pluralistico, ossia congiuntamente alle società di gestione del mercato. Con il recepimento della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti, operato mediante il d.lgs. n. 39/2010, è stato attribuito alla Consob anche il ruolo di autorità di vigilanza sulla revisione legale per quanto attiene ai soggetti che svolgono tale attività nei confronti degli Enti di Interesse Pubblico.
4. I compiti di vigilanza sui mercati e sugli intermediari. All’interno della Parte II del TUF, dedicata alla disciplina degli intermediari, l’art. 6 (vigilanza regolamentare), al comma 2 attribuisce alla Consob il compito di disciplinare con regolamento: 1) l’adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio per ciascun intermediario, oltre che le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi di investimento prestati; 2) le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; 3) gli obblighi informativi ai quali gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei vari servizi di investimento.; 4) il comportamento che costoro devono osservare nei confronti degli investitori, anche tenendo conto dell’esigenza di ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze di investimento dei singoli risparmiatori. È stabilito, altresì, che compete al potere regolamentare della Commissione la disciplina dei flussi informativi tra i diversi settori dell’organizzazione aziendale, anche in considerazione dell’esigenza di evitare interferenze reciproche tra le gestioni dei diversi servizi. Risulta evidente, dunque, che nel TUF la Consob è organo competente in materia di ogni tipologia di controllo interno sui servizi prestati dalle società di investimento. Gli artt. 8-10 sono dedicati, rispettivamente, alla vigilanza informativa, contabile ed ispettiva. Quest’ultima, poi, è strumentale alla verifica dell’effettiva applicazione di criteri di sana e prudente gestione. L’importanza primaria di questa specie di controllo è stata espressamente ripresa nei Core Principles pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Principi fondamentali per una efficace vigilanza bancaria, Basilea, 1997).
5. Consob e società di gestione del mercato. Riguardo alla vigilanza sulle società operanti sul mercato vi è un riparto di competenze tra Consob e società di gestione del mercato. Si veda, in particolare, l’art. 64 TUF, ai sensi del quale la SGR: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari. Riguardo a quest’ultimo punto, è chiaro che le relative mansioni potranno essere svolte dalla Commissione solo in quanto le società emittenti i titoli quotati (o diffusi presso il pubblico) e tutti gli operatori del mercato forniscano alla Consob tutte le informazioni necessarie e sussista, dunque, tra gli stessi e la Commissione, un adeguato e costante flusso informativo. Parimenti alla Consob spetta la gestione delle insolvenze di mercato (art. 72 TUF), che vengono, infatti, dichiarate di iniziativa della Commissione. La dichiarazione di insolvenza, che può colpire qualunque società i cui titoli sono quotati o diffusi presso il pubblico in maniera rilevante, ovvero qualunque società autorizzata a prestare servizi di investimento sul mercato, comporta, ex art. 72, comma 1, l’immediata liquidazione di tutti i contratti della società insolvente. Ancora alla Consob spetta la tutela dei risparmiatori (investitori) in ogni ipotesi di insolvenza dell’impresa di investimento alla quale essi abbiano affidato i propri risparmi. Si deve ricordare, in proposito, che la stessa autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento è subordinata all’adesione, da parte dell’impresa di investimento stessa, ad un adeguato sistema di indennizzo degli investitori, riconosciuto dal Ministero del tesoro sentite la Consob e la Banca d’Italia, ossia le Autorità di vigilanza nel settore (v. art. 59 TUF).
6. Vigilanza sulle società e sugli enti con titoli quotati. Per quanto riguarda la vigilanza sulle società e sugli enti con titoli quotati in borsa la Consob può, in primo luogo, prescrivere la redazione di bilanci consolidati di gruppo (v. bilancio consolidato) anche per settori omogenei. Il primo provvedimento di prescrizione si ebbe nel 1981, nei confronti dell’Alitalia, alla quale la Commissione richiese, appunto, la pubblicazione di un bilancio consolidato certificato. In successivi provvedimenti la Commissione stabilì che il bilancio doveva essere redatto secondo criteri e principi di consolidamento e di certificazione che gli amministratori dovevano preventivamente sottoporre alla Commissione e che il bilancio doveva essere trasmesso entro i termini e pubblicato nei modi e nei limiti stabiliti sempre dalla stessa Commissione. Con comunicazione del 28.6.1983, la Consob provvedeva a determinare le modalità della pubblicazione. Con altra comunicazione del 1983, richiamandosi agli orientamenti comunitari in materia, la Commissione raccomandava di corredare il bilancio consolidato con un “allegato esplicativo” (contenente fra l’altro l’indicazione dei principi contabili e dei criteri di consolidamento adottati, oltre che un prospetto di raccordo tra il bilancio consolidato ed il bilancio civilistico della capogruppo) e con una relazione sulla situazione patrimoniale e gestionale del gruppo (indicante i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, oltre che la prevedibile evoluzione del gruppo). Le disposizioni della Consob in materia di bilancio consolidato vanno poi raccordate con la disciplina legislativa di cui al d.lg. n. 127/91, non abrogato dal TUF e, pertanto, ancora vigente. Alle società ed enti quotati su mercati regolamentati la Commissione può richiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini (art. 8 TUF). Parimenti, la Consob esercita sui medesimi soggetti una vigilanza di tipo ispettivo, per le materie di propria competenza, potendo effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione i documenti oltre che il compimento di qualunque atto ritenga necessario al fine (art. 10, comma 1 TUF).
7. Controllo sugli atti. Quanto al controllo sui singoli atti, esso si esplica, in particolare, sul bilancio, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e sugli allegati, oltre che sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo, di emissione di obbligazioni e di fusione, di autorizzazione all’acquisto o all’alienazione di azioni proprie, prima e dopo la loro approvazione da parte dell’assemblea, oltre che sui verbali delle deliberazioni adottate. Il potere discrezionale della Commissione di richiedere, anche periodicamente, la comunicazione e trasmissione di dati e documenti, si spiega agevolmente col fatto che la legge vuole garantire un flusso di informazioni continuo dalle società quotate alla Consob. Tale flusso ha ad oggetto sia lo stato economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa, oltre che l’andamento della sua gestione, sia le operazioni societarie più significative. Presso le società e gli enti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sui mercati la Consob può eseguire, pertanto, ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali “ al fine di accertare l’esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati” (e v. l’art. 7 del TUF, in materia di vigilanza sui soggetti abilitati).
8. Società di revisione. In base al d.lgs. n. 39/2010 di recente emanazione, sono stati attribuiti alla Consob compiti di controllo sui soggetti iscritti al Registro dei revisori legali (persone fisiche e società) che svolgono attività di revisione legale nei confronti degli Enti di Interesse Pubblico. Il Registro dei revisori legali è tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze; la Commissione, con riferimento ai soggetti di propria competenza: vigila sull’organizzazione e sull’attività di revisione legale, per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica, e provvede ad effettuare, con cadenza per lo meno triennale, il controllo della qualità (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 39/2010). Parimenti, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, ovvero in caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi raccomandati in esito al controllo della qualità, la Commissione può adottare i provvedimenti previsti dalla legge (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 39/2010).
9. I compiti di vigilanza sulle società quotate (o i cui titoli siano diffusi presso il pubblico in maniera rilevante). È da premettere che la 'trasparenza' degli emittenti titoli quotati in borsa o su altri mercati regolamentati è uno degli obiettivi primari che il legislatore del TUF ha inteso perseguire, come risulta anche dal tenore della legge delega 6.2.1996, n. 52. Ciò sia nell’interesse particolare degli investitori che nell’interesse generale all’integrità e al corretto funzionamento dei mercati. La preminenza di questo obiettivo è visibile, p.e., nelle modifiche apportate dal TUF nella materia dei controlli sui bilanci societari. Nella disciplina previgente, l’art. 6 del d.p.r. 31.3.1975 n. 136 (ora abrogato), introduceva per le società quotate, sotto la rubrica “effetti della certificazione del bilancio”, un regime speciale di invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci. In deroga sia all’art. 2377 c.c. (che disciplina le ipotesi di annullabilità delle delibere delle società per azioni) sia all’art. 2379 c.c. (che ne disciplina le ipotesi di nullità), il bilancio certificato delle società quotate era impugnabile, per quanto riguarda il contenuto e le relative valutazioni, dai soci che rappresentassero almeno il ventesimo del capitale sociale o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire (comma 1), e “anche” dalla Consob nel termine di sei mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (comma 2). L’art. 6 si applicava solo in quanto la certificazione vi fosse stata, con la conseguenza che, in caso contrario, si sarebbero applicate le disposizioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. Allo stato attuale, la materia è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2010. L’art. 14, in particolare, prevede quattro tipi di giudizio sul bilancio: a) un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio ; b) un giudizio con rilievi, ossia con osservazioni che denotano la perfettibilità dei documenti contabili, c) un giudizio negativo; d) una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Quanto agli effetti del giudizio sui bilanci, ai sensi dell’art. 156, comma 4, TUF, nel caso di giudizio negativo o di dichiarazione relativa all’impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore legale o la società di revisione legale informano immediatamente la Consob. Nelle altre ipotesi la deliberazione assembleare che approva il bilancio di esercizio può essere impugnata dai soci che rappresentano il 5% del capitale sociale (art. 157, comma 1, TUF). La medesima percentuale è abilitata a chiedere al Tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (art. 157, comma 1, TUF).
10. Assetto proprietario e partecipazioni rilevanti. Altri poteri che la Consob esercita sugli emittenti titoli quotati o diffusi presso il pubblico in maniera rilevante riguardano, in particolare, l’acquisizione di informazioni sull’assetto proprietario delle società. A questo settore della vigilanza Consob è dedicato il Titolo III del TUF, in materia di emittenti. All’art. 120, in particolare, è contenuta la normativa riguardante gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. Va precisato, in proposito, che la nozione di “capitale della societ”à preso in considerazione in vista degli obblighi di comunicazione è solo la porzione relativa alle azioni con diritto di voto, in quanto solo queste azioni sono in grado di determinare gli assetti di potere all’interno della società. Sono escluse dagli obblighi di comunicazione, dunque, le azioni di risparmio, in quanto istituzionalmente prive del diritto di voto (v. art. 145 TUF). Secondo l’art. 120, comma 2 TUF, chi partecipa al capitale di una società quotata in misura superiore al 2% del capitale di questa, ne dà comunicazione sia alla società quotata (partecipata) che alla Consob. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, qualora una società quotata partecipi al capitale di una società non quotata in misura superiore al 10% del capitale di questa, deve, parimenti, darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Consob. La commissione determina, poi, con proprio regolamento, le variazioni nelle soglie partecipative di cui sopra che determinano un obbligo di comunicazione (art. 120, comma 4). Nella disciplina del TUF, dunque, quest’ultimo aspetto è disciplinato in via regolamentare, e non più per legge, come succedeva nel sistema normativo previgente. Ai sensi del comma 5 dell’art. 120, il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalle votazioni, non si dovesse raggiungere la necessaria maggioranza, la deliberazione è impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c. anche dalla Consob, entro sei mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione della delibera (ex art. 14, comma 6 TUF). La comunicazione alla Consob mira in primo luogo a rendere trasparenti le partecipazioni rilevanti, di modo che la Commissione sia costantemente informata sui movimenti di pacchetti azionari onde discernere quelli di natura meramente speculativa da quelli che potrebbero preludere ad acquisti del controllo di una società. Secondariamente, scopo della disciplina è rendere “trasparenti” per il pubblico dei risparmiatori gli assetti di potere all’interno di ciascuna società quotata, essendo, questi dati, rilevanti anche per un’eventuale scelta di investimento nei titoli di una o di altra società operante sui mercati. L’art. 121 TUF prevede, poi, la disciplina relativa al controllo (e ai limiti) degli incroci azionari, la cui finalità è chiaramente la stessa che ispira la normativa sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ossia la trasparenza degli assetti di potere all’interno delle società.
11. Trasparenza dei patti parasociali. Di primaria importanza sono le nuove norme dedicate alla trasparenza dei patti parasociali, contenute nell’art. 122 TUF. È stabilito, ivi, che qualunque sindacato di voto, o sindacato di blocco, ovvero qualunque patto di consultazione tra i soci, anche se non vincolante ai fini del voto in assemblea, deve essere sottoposto ad un regimepubblicitario che si articola in un triplice obbligo per le società: 1) entro cinque giorni dalla stipulazione il patto deve essere comunicato alla Consob; 2) entro dieci giorni dalla stipulazione deve essere pubblicato sulla stampa quotidiana; 3) entro quindici giorni dalla stipulazione deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inosservanza degli obblighi predetti i patti sono nulli (art. 122, comma 3 TUF) e viene, inoltre, immediatamente sospeso l’esercizio del diritto di voto per le azioni sindacate, rispetto alle quali non è stato, quindi, adempiuto il triplice obbligo di pubblicizzazione del patto (art. 122, comma 4 TUF). Anche le norme sulla pubblicità dei patti parasociali mirano alla trasparenza del mercato degli strumenti finanziari, al pari di quelle che riguardano gli assetti proprietari: anche i sindacati di voto, infatti, al pari delle vendite di azioni, possono influire sugli equilibri di potere all’interno delle società.
12. Società di gestione accentrata. Va ricordato, infine, che la Consob svolge una generale attività di controllo sull’organizzazione ed il funzionamento delle società di gestione accentrata. In particolare, ai sensi dell’art. 61, comma 2 TUF la Consob disciplina con proprio regolamento il capitale minimo delle società di gestione accentrata, oltre che le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione. (as-mc)
13. Disposizioni penali. Non esiste una normativa penalistica speciale che riguardi l’attività della Consob. Orme penali speciali riguardano quei soggetti (emittenti, intermediari ecc.) che non si uniformano agli adempimenti obbligatori nei confronti della Consob così come previsti nel TUF (in particolare, agli obblighi di informazione, comunicazione e corretta gestione). V., al riguardo la voce tutela dell’attività di vigilanza, disposizioni penali e, per la parte residuale relativa agli emittenti, la voce emittenti, disposizioni penali; intermediari finanziari, disposizioni penali.
Bibliografia:
Ciciretti, R., Trenta, U., 2006, La Borsa Europea. Una Visione d'Insieme, in Rapporto sul Sistema Finanziaro Italiano 2006, ARACNE, Roma.
link: http://www.consob.it
Redattori: Rocco CICIRETTI, Giuseppe CARBONARI, Matteo SOLINAS, Elena FALSETTI
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