COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea (fr. Commission européenne; ingl. European Commission) è l’organo che “promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine” (art. 17 TUE), costituisce l’organo esecutivo dell’Unione europea ed è responsabile dell’attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio.
Essa è attualmente composta da 27 membri (di cui un Presidente e due Vice presidenti), nominati di comune accordo, in rappresentanza dei governi di ciascuno Stato membro, per un periodo di 5 anni con la procedura di investitura. Profondamente modificata apparirà la composizione a partire dal 1° novembre 2014: il Trattato di Lisbona prevede, infatti, che sia costituita da un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri (a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida diversamente). I membri saranno scelti secondo un criterio di rotazione che garantisca un’assoluta parità fra gli Stati  membri per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione. In nessun caso sarà possibile che due membri della stessa nazionalità facciano parte della Commissione (art. 244 TFUE). In realtà, il Consiglio europeo del dicembre 2008, in deroga a tale norma, ha previsto di adottare una decisione in base alla quale la Commissione continuerà a comprendere un cittadino per ogni stato anche dopo il 2014.
La nomina del presidente della Commissione avviene su proposta del Consiglio dell’UE, che delibera a maggioranza qualificata, e viene poi approvata dal Parlamento europeo. Il Trattato di Lisbona tuttavia  ha introdotto  un collegamento diretto fra i risultati delle elezioni europee e la scelta del candidato a presidente della Commissione in quanto il Consiglio, nel proporre al Parlamento il candidato a tale carica, deve tener conto del risultato elettorale. il Presidente designato, di comune accordo con i governi degli Stati membri, sceglie gli altri membri della Commissione; il Consiglio adotta a maggioranza qualificata l’elenco dei candidati e lo comunica al Parlamento europeo per l’approvazione; il Parlamento procede all’audizione di ogni candidato. Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio.
La Commissione ha sede in Bruxelles e dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile. I membri della Commissione sono nominati “in base alla loro competenza generale”, operano a tempo pieno ed esercitano i loro compiti in piena indipendenza (art. 17 TUE) e non possono sollecitare né accettare istruzioni da alcun Governo.
Alla Commissione è stato attribuito il diritto d’iniziativa nel processo legislativo, cioè la facoltà di presentare proposte legislative sulle quali decidono poi il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE. Vigila sull'applicazione dei trattati e del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi comunitari. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati, negozia (secondo i poteri conferitigli dal Consiglio dell’UE) gli accordi fra l’Unione e le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi, compresi gli accordi di adesione dei futuri Stati membri, rappresenta la Comunità presso le giurisdizioni nazionali e, a volte insieme al Consiglio dell’UE, presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Di particolare rilievo sono le competenze della Commissione nel campo della concorrenza (dove si configura come tipica autorità amministrativa di sorveglianza e di controllo: esamina i fatti, accorda autorizzazioni o formula divieti e infligge sanzioni) e in quello della gestione dei fondi strutturali e del bilancio.

Link: ec.europa.eu
Redattori: Paolo FOIS, Giuseppe ONORATO, Cristiana MENE’
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