COMITATO DI SORVEGLIANZA

La disciplina dell’amministrazione straordinaria in argomento, dettata specificamente per le imprese bancarie, non si discosta di molto dalla legge fallimentare (r.d. 16.3.1942 n. 267) L’art. 198 l.fall., dettato in materia di organi della liquidazione coatta amministrativa, dispone che con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo venga nominato, oltre al commissario, un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori. Riguardo ai compiti del comitato, l’art. 201, comma 2 chiarisce che il comitato esercita i poteri che nella procedura fallimentare sono propri del comitato dei creditori. In particolare, ai sensi dell’art. 205, comma 2 il comitato deve predisporre, alla fine di ogni semestre, un rapporto destinato all’autorità che ha la vigilanza sulla liquidazione. L’organo svolge, precipuamente, mansioni consultive, p.e. in ordine all’opportunità, sulla quale è chiamato a decidere il commissario liquidatore, di continuare l’esercizio dell’impresa. La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dettata dal d.lg. 8.7.1999 n. 270, attuativo della delega dell’art. 1 della l. 30.7.1998 n. 274 e sostitutivo della Legge Prodi sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (d.l. 30.1.1979 n. 26, conv., con modificazioni, nella l. 3.4.1979 n. 95) dedica l’art. 45 alla nomina del comitato si sorveglianza. Ivi è detto che entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell’industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari, i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall’impresa o nella procedura concorsuale. È il Ministro dell’industria stesso che nomina, tra i membri del comitato, il suo presidente. Ai componenti dell’organo diversi dai creditori chirografari è espressamente attribuita dal decreto la qualifica di “esperti” (art. 45, comma 4); come tali, hanno diritto ad un compenso, da determinarsi ad opera del Ministero dell’industria. Ai sensi dell’art. 46 emerge più nettamente, rispetto alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, la natura eminentemente consultiva dei compiti del comitato, chiamato ad esprimere pareri sugli atti del commissario straordinario ogni qual volta ciò sia previsto dalla legge e, in aggiunta, ogni qual volta il Ministro dell’industria lo ritenga opportuno. L’organo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri (art. 46, comma 2) e deve esprimere il proprio parere entro dieci giorni dalla data in cui sia richiesto (art. 46, comma 3). In caso di urgenza, può essere chiamato a deliberare entro un termine più breve, ma in ogni caso non inferiore a tre giorni (art. 46, comma 3). Spetta, altresì, al comitato un potere ispettivo sulle scritture contabili e su qualunque documento attinente alla procedura, oltre che il potere di chiedere in qualsiasi momento informazioni sia al commissario che all’imprenditore insolvente (art. 46, comma 4). L’organo in questione, com’è noto, è anche specificamente previsto per le procedure di amministrazione straordinaria delle banche, e di liquidazione coatta amministrativa delle banche. Secondo la disciplina dettata dal TUBC esso sostituisce in ogni funzione loro propria gli organi di vigilanza statutari sciolti a seguito del provvedimento di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta (art. 72, comma 2 e art. 84, comma 2 TUBC); al medesimo organo spettano, altresì, specifici compiti consultivi ed ispettivi. È composto da tre a cinque membri e nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. Le deliberazioni dell’organo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente (art. 72, comma 8, richiamato, per la liquidazione coatta amministrativa, dall’art. 84, comma 6). È dubbio se i componenti del comitato possano essere qualificati pubblici ufficiali alla stregua del commissario straordinario e del commissario liquidatore. È pure discussa la natura giuridica dell’organo, avvicinata da taluno al comitato dei creditori di cui all’art. 40 l.fall., mentre altri ne sottolinea la particolarità, dati anche i peculiari rapporti con i commissari liquidatori, i commissari straordinari e l’autorità di vigilanza. Come si è avuto modo di osservare almeno alcuni di questi dubbi possono essere risolti proprio avendo riguardo alla disciplina posta dalla l.fall. e dal d.lg. 270/99.

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