COMITATO DEI CREDITORI
Organo del procedimento fallimentare, costituito da tre o cinque membri, scelti, tra i creditori, dal giudice delegato e nominati entro dieci giorni dal provvedimento con il quale viene reso esecutivo lo stato passivo (o anche prima, in via provvisoria, quando sia ritenuto opportuno).Il comitato, che costituisce la “delegazione” dell’abrogato codice e da questa si differisce perché nominato dal giudice delegato e non dai creditori, rappresenta in generale l’interesse di questi ultimi ed ha la funzione di esprimerepareri nei casi espressamente previsti dalla legge e, inoltre, tutte le volte che il tribunale fallimentare o il giudice delegato ne ravvisino l’utilità. A tale scopo ha il potere di esaminare i documenti e le scritture contabili del fallimento e di richiedere notizie e chiarimenti siaal fallito che al curatore. Il parere del comitato, i cui membri prestano la loro opera gratuitamente, con il solo diritto al rimborso delle spese, non è vincolante anche quando sia obbligatorio, con l’unica eccezione della continuazione temporanea dell’impresa, che può essere disposta dal tribunale soltanto su parere favorevole dell’organo in questione. Un comitato di creditori, di tre o cinque membri, è poi previsto dalla legge anche nellaprocedura di amministrazione controllata e in quella di concordato preventivo, mentre per la liquidazione coatta amministrativa le stesse funzioni sono svolte da un comitato di sorveglianza.