COLPA
Omissione, in senso lato, del dovere di diligenza di ciascun soggetto nell’esplicazione di qualsiasi attività, equiparata, in astratto, a quella media del buon padre di famiglia, secondo la tradizione romanistica. In tal senso nell’ambito del diritto civile si parla di colpa ordinaria, o normale, di colpa grave (o lata), che consiste nell’omissione del grado minimo di diligenza, e di colpa lievissima, che equivale all’inosservanza della diligenza massima, propria dell’uomo estremamente scrupoloso. Si distingue, inoltre, la colpa contrattuale da quella extracontrattuale o aquiliana: la prima è causa dell’inadempimento di un’obbligazione già esistente, avente la sua fonte, di solito ma non necessariamente, in un contratto (potrebbe trattarsi, infatti, anche di un’altra fonte, come una promessa unilaterale); la seconda, che attiene alla figura dell’atto illecito (v. atto giuridico), dà luogo non a un inadempimento, ma alla lesione di un diritto altrui e fa nascere l’obbligo di risarcire il danno. La legge, sia nell’uno che nell’altro caso, fa riferimento alla colpa ordinaria, mentre solo in casi eccezionali è considerata fonte di responsabilità la colpa grave. Come sottospecie della colpa contrattuale si parla di colpa in contraendo quando un soggetto non osserva il dovere di comportarsi secondo buona fede nella formazione di un contratto e nello svolgimento delle relative trattative. Nella colpa contrattuale ed in quella extracontrattuale diverso è il regime probatorio, in quanto la colpa contrattuale si presume, onde incombe sul debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile (c.d. inadempimento involontario), mentre la prova della colpa extracontrattuale deve essere data da chi pretende di essere risarcito del danno subito (salvo casi eccezionali in cui la legge pone a carico dell’autore del danno la prova liberatoria). Nel diritto penale, poi, per colpa si intende l’imprudenza, la negligenza o l’imperizia, o l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, e consiste, quindi, nell’elemento psicologico di un fatto espressamente previsto dalla legge come reato colposo. In tal caso non ha rilievo il grado della colpa, che comunque, come avviene per qualsiasi elemento del reato, deve essere provata. Sia nel diritto civile che in quello penale alla colpa è contrapposto il dolo.