COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI

La prima disciplina organica per gli intermediari autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, così come di qualunque altro fra i servizi di investimento, è stata introdotta dal d.lg. 23.7.1996 n. 415 (decreto Eurosim) e dalla disciplina regolamentare di attuazione emanata dalla Consob ed è ora regolata dal TUF. L’art. 17 del d.lg. 1996/ 415, con generale riferimento a tutti i servizi di investimento, ivi compreso il collocamento, disponeva che gli intermediari avevano l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integritàdei mercati. Stabiliva, altresì, che era obbligo dell’intermediario acquisire, per svolgere al meglio qualunque servizio, le informazioni necessarie dai clienti e, nel contempo, informare adeguatamente questi ultimi del proprio operato. Anche la prevenzione dei conflitti di interesse era espressamente ricompresa tra le funzioni dell’intermediazione, alla quale si afferma essere strumentale un’adeguata organizzazione interna dell’operatore. Nell’offrire valori mobiliari ai propri clienti, gli intermediari autorizzati dovevano consegnare a questi il prospetto informativo e consigliare loro solo le operazioni di sottoscrizione che, per frequenza e dimensioni, fossero adeguate ai clienti stessi. Le stesse regole non si applicavano alle operazioni di collocamento rivolte esclusivamente ad operatori qualificati (cioè SIM; banca; agente di cambio; SGR; SICAV; fondo pensione; v. art. 8 del regolamento contenuto nella deliberazione Consob 30.9.1997 n. 10943). In sintesi, non si applicano nei confronti di intermediari finanziari e investitori istituzionali (v. investitore istituzionale). Risultano, altresì, non assoggettati a queste regole i soggetti esteri che, in forza della normativa in vigore nei Paesi d’origine, siano definibili qualified institutional buyers (presso i quali vengono collocati valori mobiliari con le modalità semplificate previste per un private placement. La disciplina vigente è contenuta negli artt. 18 ss. del TUF e nei regolamenti di cui alla deliberazione Consob 1.7.1998 n. 11522 e alla deliberazione Consob 1.3.2000 n. 12409. Si veda, inoltre, la comunicazione Consob n. 99052838, sulla promozione ed il collocamento a distanza di strumenti finanziari. Riguardo alle norme del Testo Unico, che include il collocamento tra i servizi di investimento (art. 1, comma 5, lett. c) ), la disciplina generale cui gli intermediari devono attenersi nell’espletamento di tutti i servizi di investimento - ivi compreso, dunque, il collocamento di titoli ed altri strumenti finanziari - è contenuta nell’art. 21, che nella sostanza non porta modifiche di rilievo alla corrispondente disciplina del previgente decreto Eurosim. L’attività di collocamento titoli può essere esercitata da imprese di investimento, banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUBC e dagli agenti di cambio. Anche le SICAV e le SGR possono essere autorizzate ad offrire fuori sede le quote e le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Ulteriori e più specifiche regole sono fornite dalla disciplina regolamentare. In particolare, si veda l’art. 35 della deliberazione Consob 9.12.1998 n. 11745. Ivi è detto, in materia di “collocamento di strumenti finanziari”, che nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento; ciò al fi- ne di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e di riparto. La successiva deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 (modif. dalla deliberazione del 6.4.2000 n. 12475), nel disciplinare la sollecitazione all’investimento da parte di emittenti strumenti finanziari “diffusi”, introduce ulteriori chiarimenti. Ivi, infatti, è definito il c.d. “responsabile del collocamento”, ossia il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico (art. 3, comma 1, lett. a) ). Il responsabile del collocamento è colui il quale attesta che il prospetto informativoè redatto secondo gli schemi regolamentari e contiene tutte le informazioni rilevanti indicate all’art. 94, comma 2 del TUF. Ai sensi di tale norma, il prospetto informativo deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente, oltre che sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Per l’attività di collocamento titoli svolta dagli operatori bancari v. anche sindacato bancario e sindacato di garanzia.

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