COLLAZIONE
Istituto del diritto successorio che mira a garantire che la divisione dell’eredità tra determinati coeredi (discendenti e coniuge), tenga conto di quanto abbiano ricevuto per donazione dal defunto, presumendo che quest’ultimo non intendesse con la donazione determinare uno squilibrio tra le posizioni di tali discendenti, ma soltanto attribuire un anticipo sulla futura successione. Perciò non si fa luogo alla collazione quando il defunto abbia altrimenti disposto. La collazione consiste nel conferimento di quanto si è ricevuto, a titolo di donazione diretta od indiretta (art. 737 c.c.). Non sono comunque soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge, oltre che una serie di spese che rappresentano l’adempimento di un obbligo e non una liberalità (spese di mantenimento, di educazione, per malattia, per abbigliamento, per nozze). Per gli immobili la collazione si fa o conferendo in natura il bene ricevuto in donazione, o con la imputazione del suo valore alla propria quota, avuto riguardo, in questo ultimo caso, al valore che l’immobile aveva al tempo dell’apertura della successione. Per i mobili la collazione si fa soltanto per imputazione. Per la distinzione tra collazione, da un lato e riduzione e riunione fittizia v. riduzione, azione e riunione fittizia.