COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

Tipico coefficiente di patrimonializzazione calcolato come rapporto tra l’ammontare del patrimonio di vigilanza e il totale delle attività, in bilancio e fuori bilancio, ponderate in ragione dei rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito). Le banche devono costantemente mantenere un coefficiente di solvibilità minimo dell’8%, che può scendere al 7% per le banche appartenenti a gruppi bancari, purché sia rispettato il minimo dell’8% nel consolidato di gruppo. Sono esclusi dalle attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca; a questi ultimi si applicano i requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. La materia è regolata nel TUBC dall’art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale; dall’art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1; dall’art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata; dall’art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale. Valgono, inoltre, il d.lg. 27.1.1992 n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari; la deliberazione del CICR 12.1.1994, la direttiva 89/299/CEE del 17.4.1989, concernente i fondi propri delle banche (modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16.3.1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3.12.1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE), la direttiva 89/647/CEE del 18.12.1989 in materia di coefficiente di solvibilità delle banche (modi- ficata dalla direttiva 95/15/CE del 31.5.1995, dalla direttiva 96/10/CE del 21.3.1996 e dalle direttive 98/32/CE e 98/33/CE, entrambe del 22.6.1998) e l’Accordo di Basilea 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998 e l’ “Emendamento all’Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato” del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998. Per le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia v. il Tit. IV, cap.2. Il coefficiente di solvibilità commisura l’operatività della banca, in termini qualitativi e dimensionali, alla consistenza delle risorse patrimoniali. L’aspetto qualitativo del rischio di credito viene valutato applicando, secondo la natura della controparte debitrice, il rischio paese e le garanzie ricevute, alle diverse attività di rischio (crediti per cassa e operazioni fuori bilancio) fattori di ponderazione variabili secondo il grado di rischio dallo 0% (p.e. crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi n contanti presso la banca), 20% (p.e. crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo), 50% (p.e. crediti ipotecari e operazioni di leasing su immobili residenziali), 100% (p.e. crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona B, cioè dei Paesi non OCSE), 200% (partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi). A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del G-10. La Banca d’Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al G-10 quando le attività di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano tanto alle capogruppo di gruppi bancari; quanto alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali. Le banche devono segnalare il coefficiente di solvibilità individuale trimestralmente in un’apposita sezione della matrice dei conti e quello consolidato semestralmente con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno.

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