CLAUSOLE OMNIBUS

Si tratta di clausole diffusesi in materia delle garanzie prestate a favore delle imprese bancarie. Nella fideiussione bancaria attiva, precisamente, le n.u.b. (norme uniformi bancarie) stabiliscono che la garanzia copre tutte le obbligazioni (dirette e indirette, esistenti e future) del debitore principale nei confronti della banca, che risultino comunque legate a operazioni bancarie; ciò entro un prefissato limite d’importo ovvero, come è stato per lungo tempo tradizionale nella prassi bancaria, senza alcun limite d’importo. Per il pegno (e la cessione di crediti in garanzia) la clausola si sostanzia, da un lato, nel fatto che la garanzia copre non solo il credito per cui è stata specificamente costituita, ma anche ogni altro credito presente ovvero futuro vantato dalla banca nei confronti del debitore garantito; dall’altro, nel fatto che la garanzia riguarda tutti i beni del debitore che per qualunque ragione pervengano nella disponibilità della banca. Nel secolo scorso (va ricordato ancora pur se la pratica è oggi del tutto scomparsa) anche la garanzia ipotecaria veniva talora accompagnata da una clausola omnibus, nel senso che veniva destinato l’immobile a garantire tutti i crediti comunque vantati dal creditore nei confronti del debitore. Nella fideiussione bancaria la clausola assume valore tipizzante dell’operazione, tant’è vero che si parla correntemente anche di fideiussione omnibus. Per la garanzia mobiliare, invece, si usa discorrere di clausole di estensione del pegno, così sottolineandone il carattere accessorio e ulteriore rispetto al rapporto per cui la garanzia stessa viene specificamente costituita. Dottrina e giurisprudenza hanno avuto spesso occasione di occuparsi della clausola omnibus. Per la fideiussione, l’opinione di maggioranza la stima valida, pur se è nutrita la schiera di coloro che la ritengono nulla perché contraria al principio della necessaria determinatezza dell’oggetto contrattuale (art. 1346 c.c.) ovvero perché non meritevole di tutela secondo i principi generali dell’ordinamento (art. 1322 c.c.). Ora, peraltro, la situazione normativa è mutata e l’operatività della clausola omnibus è parzialmente venuta meno. L’art. 10 della l. 17.2.1992 n. 154, sulla trasparenza delle operazioni bancarie, dispone infatti che la fideiussione prestata per obbligazioni future deve necessariamente contenere “la precisione … dell’importo garantito”. Per la garanzia pignoratizia si può dire pressoché pacifica l’opinione che considera la clausola non sufficiente a integrare i requisiti fissati dall’art. 2787, comma 3, c.c. per l’operare della prelazione; al di là di questo aspetto, si tende per solito a ritenere la clausola radicalmente nulla, pur se non mancano tentativi volti ad assegnare un valore per così dire prodromico alla clausola in ordine al raggiungimento delle finalità operative cui è destinata propriamente la garanzia mobiliare.

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