CLAUSOLE ABUSIVE
Sono le clausole che, apposte ai contratti del consumatore stipulati tra un professionista e un consumatore, determinano a danno di quest’ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5.4.1993, riguar- dante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, contenente disposizioni sanzionatorie di tali clausole, dirette a scongiurare gli abusi di potere del venditore di beni o del “prestatore” di servizi, in particolare perpetrati attraverso lo strumento del contratto di adesione, è stata recepita con la l. 6.2.1996 n. 52. Sono stati inseriti nel codice civile gli articoli dal 1469-bis al 1469-sexies, attinenti appunto i contratti aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi conclusi fra il consumatore e il professionista. Il consumatore è individuato nella persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; il professionista è invece il soggetto che utilizza il contratto a cui inerisce la clausola nella propria attività imprenditoriale o professionale. Scopo della legge è quello di assicurare l’equilibrio delle posizioni negoziali dei contraenti: questo obiettivo è raggiunto, da un lato, ritenendo clausole vessatorie, sulla scorta della direttiva, le clausole che importano un significativo squilibrio contrattuale a sfavore del consumatore (e pertanto l’indagine andrà svolta in concreto); dall’altro, introducendo per una serie di clausole (p.e. quelle enunciate nel 2° comma dell’art. 1341 c.c., ovvero quelle che concedono al professionista la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato senza preavviso, pur in assenza di giusta causa, o di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali senza un giustificato motivo indicato nel contratto medesimo ecc.) una presunzione di vessatorietà. L’onere della prova contraria, per conseguenza, incombe sul professionista, il quale, nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, dovrà dimostrare che l’assetto contrattuale è stato determinato dalla specifica trattativa intercorsa con il cliente. Non sono mai considerate vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge. In proposito il legislatore italiano non ha fedelmente riproposto il testo comunitario, il quale esigeva la corrispondenza della clausola a norme di legge (non tout court ma) imperative. Le clausole vessatorie sono inefficaci, ma il rapporto è tuttavia valido. Sono sempre inefficaci poi, nonostante siano state oggetto di trattative individuali, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o danno alla persona del consumatore; quelle che escludono o limitano le azioni spettanti al consumatore per l’inadempimento del professionista; quelle infine che prevedono l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto possibilità di conoscere. Un’azione inibitoria è concessa alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Un’applicazione importante dei principi introdotti dalla nuova disciplina si manifesta in tema di contratti bancari e delle norme uniformi predisposte in merito dalle banche (v. norme uniformi bancarie).