CLAUSOLA CONTRATTUALE
Patto o condizione contrattuale che concorre a formare il contenuto del contratto, in ossequio al principio dell’autonomia delle parti, determinando i rispettivi diritti ed obblighi in via complementare ed integrativa con gli elementi essenziali. Le parti, di norma, stabiliscono di comune accordo il tenore delle singole clausole, le quali si distinguono in principali e accessorie o secondarie in base all’importanza che assumono nell’economia del contratto, con la conseguenza che soltanto la nullità di una clausola principale determina la nullità dell’intero negozio giuridico. Data la loro intima connessione, le clausole vanno interpretate, non importa se principali o accessorie, le une per mezzo delle altre, dovendosi attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. La legge si occupa in modo particolare dei patti contrattuali con riferimento al contratto per adesione, soprattutto per individuare quelle definite clausole onerose, o vessatorie (v. clausole abusive). Specifiche disposizioni normative, inoltre, sono dettate per limitare l’autonomia contrattuale delle parti, essendo vietate quelle clausole il cui contenuto sia contrario a norme imperative di legge o a taluni principi di ordine pubblico (come le norme che fissano il prezzo di alcuni prodotti, o che stabiliscono l’ammontare degli interessi corrispettivi onde evitare l’usura, o che pongono limiti alla concorrenza). Nelle negoziazioni mercantili le clausole contrattuali più ricorrenti concernono la qualità della merce (p.e. merce vista e piaciuta, salvo assaggio ecc.), il luogo di consegna (p.e. franco magazzino venditore, cost insurance and freight ecc.), il tempo di consegna (p.e. consegna immediata, pronta ecc.), il modo di pagamento (p.e. contro assegno del venditore, contro accettazione bancaria ecc.), l’epoca del pagamento (p.e. per cassa fulminante, a 120 giorni data fattura ecc.). Nel commercio bancario clausole particolari si riscontrano in varie operazioni, così, p.e., il servizio incasso effetti (v. incasso) può essere convenuto alla condizione dell’accredito al “dopo incasso” o “immediato salvo buon fine”, il credito documentario può essere “revocabile” o “irrevocabile” ecc.