CIPE

Acr. di: Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il CIPE è stato istituito in data 27 febbraio 1967 con la legge n. 48. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e assume la funzione di Vice Presidente il Ministro dell’economia e delle finanze. Rappresenta il perno di tutta l’attività governativa in materia economica, ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse. I suoi compiti sono quelli di: predisporre gli indirizzi della politica economica nazionale; indicare, su relazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le linee generali per l’elaborazione del programma economico nazionale; indicare, su relazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le linee generali per l’impostazione del progetto di bilancio di previsione per lo Stato; promuovere le direttive generali intese all’attuazione del programma economico nazionale; promuovere e coordinare a tale scopo l’attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esaminare la situazione economica generale ai fini dell’adozione di provvedimenti congiunturali; promuovere l’azione necessaria per l’armonizzazione delle politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie. La nuova stagione delle privatizzazioni cioè la graduale trasformazione in società per azioni di enti pubblici, ha individuato nel CIPE un organo deliberante in merito al processo in questione. In particolare la seconda legge sulle privatizzazioni (n. 359/1992), prevede che, oltre agli enti direttamente trasformati in spa, altri enti pubblici economici possono essere trasformati in spa con delibera del CIPE, che produce i medesimi effetti della legge stessa (art. 18). Sempre il CIPE è deputato alla determinazione degli indirizzi di privatizzazione ed ai criteri che regolano il procedimento di trasformazione da ente pubblico a spa Il d.l. n. 386/1991, convertito con legge n. 35/1992, prevede, dopo la trasformazione delle imprese pubbliche in società per azioni, la possibilità di vendita delle azioni stesse. In particolare si dispone che le partecipazioni possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti ed alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di gestione delle partecipazioni. In questa fase quindi il CIPE delibera in ordine alla priorità ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori.

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