CICR

Acr. di: Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Organo collegiale del Governo italiano istituito nel 1947, composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro delle attività produttive, dal ministro per le politiche agricole e forestali, dal ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Il CICR è l’autorità creditizia con compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Esso delibera, di fatto sulla base delle proposte dalla Banca d’Italia, sulle misure di politica monetaria e creditizia necessarie per realizzare gli obiettivi di politica economica del Governo. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia, oltre che, su invito del presidente, altri ministri facenti parte del Comitato stesso. Il direttore generale del Tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d’Italia. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere del CICR sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sono rese esecutive dalla Banca d’Italia. Il Comitato decide anche i reclami avverso i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti (v. vigilanza bancaria). Nel caso in cui la decisione comporti la soluzionedi questioni di interesse generale per la categoria è previsto che il CICR debba previamente consultare le associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza. Fermo restando il principio per cui l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata a soggetti diversi dalle banche (v. banca), il CICR stabilisce limiti e criteri in base ai quali: a) non si realizza la fattispecie di attività di raccolta di risparmiotra il pubblico, qualora la stessa venga effettuata presso soci e dipendenti, presso società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante; b) le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato possono esercitare detta attività mediante titoli anche obbligazionari; c) le imprese possono effettuare attività di raccolta del risparmio tra il pubblico tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria(v. società finanziaria; intermediari finanziari non bancari). Con particolare riferimento alle banche ed ai gruppi bancari il CICR delibera su: a) elementi quali l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni; b) caratteristiche dell’attività di assunzione di partecipazioni ai fini della qualificazione di società finanziaria; c) composizione del gruppo bancario; d) concessione di credito in favore di soggetti collegati o partecipanti al capitale in misura rilevante. Al CICR spetta altresì l’emanazione di disposizioni sui controlli sulle succursali di banche comunitarie in Italia e sui conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle attività bancarie diverse all’attività di erogazione del credito, oltre che sulla facoltà di disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato (v. amministratore di banca).

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