CHIUSURA DEL CONTO

Il rapporto di conto corrente bancario a tempo indeterminato si scioglie per effetto del recesso operato da una delle parti. Il recesso è dichiarazione unilaterale ricettizia, non deve essere espresso in una forma particolare e deve essere portato a conoscenza dell’altra parte e si ritiene conosciuto dal cliente quando pervenga al suo domicilio contrattuale. Il preavviso di 15 giorni di cui all’art. 1855 c.c. è di regola sensibilmente ridotto in sede negoziale. È discusso se il contratto di conto corrente di corrispondenza si sciolga a causa della morte, interdizione o inabilitazione del cliente. Per la soluzione affermativa sembrerebbe indirizzare soprattutto la possibilità di applicazione analogica dell’art. 1722 c.c. che prevede come causa di estinzione del mandato la morte, l’interdizione e l’inabilitazione sia del mandante, che del mandatario; per la negativa il contenuto dell’art. 14 delle n.u.b. che, a proposito del conto cointestato, in caso di morte o incapacità sopravvenuta di uno dei contitolari consente agli altri di continuare ad operare sul conto fino a opposizione degli eredi o del legale rappresentante dell’incapace. Cause di scioglimento del rapporto sono anche il fallimento del correntista e il provvedimento di liquidazione coatta della banca. La banca non è tenuta ad onorare gli assegni presentati in data posteriore a quella in cui il recesso è diventato operante e, in genere, con lo scioglimento del rapporto e la chiusura del conto vengono meno gli obblighi reciproci delle parti. Il saldo a debito o a credito del conto chiuso è subito esigibile e fino all’estinzione del debito gli interessi a credito della banca decorrono allo stesso tasso convenuto. Anche nel corso del rapporto di conto corrente bancario, prima e a prescindere dal suo scioglimento, si suole procedere a periodiche chiusure. Ciò avviene al fine di non protrarre troppo a lungo il controllo delle annotazioni e determina il riporto a nuovo del saldo unitamente agli interessi, le commissioni e le spese. Successivamente alla chiusura periodica, cui la banca provvede ogni 31 dicembre o, se il conto è anche saltuariamente passivo, ogni trimestre, viene inviato al cliente l’estratto conto. L’estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine di 40 giorni oltre quello occorrente per il reclamo; decorso tale termine entrambe le parti (la banca che ha inviato l’estratto e il correntista che non l’ha contestato) rimangono vincolate alle sue risultanze. L’impugnativa tardiva, che deve comunque proporsi entro sei mesi dalla ricezione dell’estratto, è ammessa solo per la correzione di vizi formali. Decorso il termine per l’impugnativa, essendo precluso ogni accertamento in merito alla inesistenza del diritto, non potrà richiedersi la rettifica o la eliminazione delle annotazioni, né l’equivalente a titolo di risarcimento danni o ripetizione dell’indebito. Si ritiene peraltro che l’approvazione anche tacita del conto non precluda alle parti l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva (cfr. l’art. 1827 c.c.).

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