CESSIONE DI PROVVISTA CAMBIARIA

Trasferimento da parte del traente ad un terzo di un credito derivante da una fornitura effettuata al trattario. Pertanto il portatore di una cambiale così garantita, se non ottiene l’accettazione dal trattario, consegue, per lo meno, il diritto di agire al di fuori del rapporto cambiario nei confronti del trattario medesimo, indipendentemente dall’esistenza di un negozio di cessione. L’istituto deroga al principio di autonomia tra rapporto cartolare (v. credito cartolare) e rapporto di provvista, ragion per cui è stato subordinato a particolari cautele dalla legge speciale che lo regola (d.l. 21.9.1933 n. 345, convertito in l. 15.1.1934 n. 48). Infatti la cessione è consentita solo per cambiali-tratte non accettate o non accettabili e per un importo non superiore a quello in esse indicato e, inoltre, nel titolo devono essere riportati, a pena di nullità, la data e il numero delle fatture relative alle forniture sottostanti alla sua emissione. La cessione, poi, deve essere fatta, a pena nullità, a favore di una banca o di un banchiere, ma giova a tutti i successivi giranti e non produce effetto nei confronti del debitore e dei terzi se non è notificata al trattario. Al fine di conservare all’istituto la sua funzione di garanzia la legge stabilisce che il possessore della cambiale non possa far valere contro il trattario i diritti derivanti dalla cessione se non abbia elevato contro di lui il protesto per mancato pagamento e se non sia decorso il termine di cinque giorni dalla notificazione fatta al traente del precetto o della citazione in giudizio. Per i profili penali v.cessione di provvista cambiaria inesistente.

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