CESSIONE DI CREDITO

Negozio mediante il quale il creditore sostituisce a se stesso un altro soggetto in un rapporto obbligatorio, senza che gli altri elementi dell’obbligazione subiscano modificazioni di sorta. È regolata dagli artt. 1260-1267 c.c. La legge richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità se la cessione è a titolo gratuito. Trattasi di negozio bilaterale, giacché l’accordo intercorre tra il cedente ed il cessionario, mentre non è richiesto il consenso del debitore ceduto. Questi è tenuto ad adempiere nei confronti del cessionario, quando la cessione gli viene notificata o l’ha accettata e se, tuttavia, paga al cedente prima della notificazione non è liberato se il cessionario prova che era a conoscenza dell’avvenuta cessione. In caso di conflitto tra più cessionari, ove il medesimo credito sia stato oggetto di più atti di cessione, prevale l’atto che sia stato notificato per primo o che sia stato per primo accettato dal debitore con atto avente data certa. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti giustificativi del credito e, se la cessione è stata soltanto parziale, al cessionario va consegnata la copia fotostatica ditali documenti. La cessione trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito, quali i privilegi, le garanzie personali e reali, ma non anche i frutti scaduti, salvo patto contrario. In ordine alle garanzie che il cedente deve prestare al cessionario, bisogna distinguere tra cessione a titolo oneroso e cessione a titolo gratuito. Nel primo caso, il cedente è tenuto soltanto a garantire (esistenza del credito all’epoca della cessione. Detta garanzia può anche essere esclusa per patto espresso, ma il cedente è sempre tenuto per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia sussiste nei limiti in cui il donante è tenuto a garantire il donatario (v.donazione). Il cedente può anche assumere (impegno di garantire la solvenza del debitore (si parla di cessione pro solvendo, per distinguerla dalla cessione pro soluto, in cui il cedente risponde soltanto dell’esistenza del credito). In tal caso egli è obbligato nei limiti di quanto ha ricevuto, ma deve corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario ha sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la posizione del cedente oltre i limiti di responsabilità cennati è nullo. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito è dipesa da negligenza del cessionario. La cessione può avere per oggetto qualsiasi credito, ma ne sono esclusi quelli strettamente personali (come il credito alimentare) e quelli dichiarati incedibili dalla legge in relazione alla particolare situazione in cui si trovano gli eventuali cessionari: un’ipotesi del genere è prevista per i magistrati, i funzionari di cancelleria e gli avvocati, i quali non possono rendersi cessionari dei crediti per cui vi è contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte o davanti alla quale esercitano le loro funzioni, oltre che per i genitori e il tutore relativamente ai crediti verso i minori sottoposti alla loro potestà o tutela. Oggetto della cessione possono pure essere crediti verso lo Stato o altri enti pubblici vantati da privati appaltatori o fornitori, i quali, per ottenere finanziamenti da parte di aziende bancarie, ricorrono sempre più spesso all’istituto della cessione dei loro crediti maturati o maturandi verso (ente pubblico appaltante. La cessione di credito sull’estero, infine, ha per oggetto crediti maturati o maturandi verso debitori esteri. A tale operazione si fa generalmente ricorso nel caso di esportazione in conto commissione o deposito con pagamento a vendita effettuata. Il cliente, ricevuta (anticipazione in lire, provvede al rilascio in favore dell’istituto bancario di una lettera con cui dichiara di cedere pro solvendo a favore della banca i crediti maturati e maturandi verso i debitori esteri acquirenti della merce esportata. Una forma speciale di cessione di credito è costituito dalle operazioni di securitization (l. 30.4.1999 n. 130).

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