CERTIFICATO DI DEPOSITO
Titolo rappresentativo di deposito bancario, nominativo o al portatore, emesso dalle banche italiane per raccogliere risparmio a breve e a medio termine. Per i titoli emessi con lo stesso nome dalle banche statunitensi v certificates of deposit Esso ha soppiantato nell’uso il buono fruttifero, col quale ha in comune la disciplina di vigilanza. Fonte normativa di tale strumento di raccolta è rappresentato dall’art. 12, 6° comma, del TUBC che, in attuazione del principio di despecializzazione operativa, ha riconosciuto a tutte le banche la facoltà di emettere titoli di deposito, rimettendo all’Organo di Vigilanza, in conformità alle determinazioni del CICR, il compito di disciplinarne le modalità di emissione. In correlazione a ciò, e al fine di realizzare uniformità di disciplina per uguali strumenti di raccolta, l’art. 117, 8° comma del TUBC attribuisce alla Banca d’Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli presentino un contenuto costante e quindi tipico. Altre norme sono contenute nel d.m. del Tesoro 22.6.1993 n. 242631 sull’emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche. Le prescrizioni della Banca d’Italia sono contenute nel Titolo V, cap.3, sez. III delle Istruzioni di Vigilanza. I certificati di deposito (e i buoni fruttiferi) sono titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono “titoli individuali” in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifi che esigenze può quindi tener conto (ma la banca può offrire, in blocco, certificati, o buoni fruttiferi tra loro identici); sono emessi generalmente “a flusso continuo”. L’emissione di certifcati di deposito e buoni fruttiferi è consentita a tutte le banche. I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l’individuazione da parte del pubblico. I certificati e i buoni devono indicare: la denominazione, l’oggetto e la sede della banca, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta; il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell’emissione; il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie. I certificati e i buoni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni. Per le emissioni a tasso variabile è consentito esclusivamente l’utilizzo di parametri finanziari. Gli emittenti possono adottare sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di più indicatori. I parametri devono essere calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. Deve trattarsi di indicatori del mercato monetario (p.e.: rendimento deiBOT,Euribor, LIBOR), di indicatori a medio-lungo termine (p.e.: rendistato) e di indici di borsa (con obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 129 TUBC per i certificati di deposito non aventi le caratteristiche standard). Non è consentita l’emissione di titoli denominati “certificati di deposito” (o “buoni fruttiferi”) che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate ed è anche vietata l’emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati. Nel caso in cui l’emissione di certificati di deposito e di buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibilità di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi. Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi né l’automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volontà delle parti. Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Natura giuridica. Quanto al problema della natura giuridica dei certificati di deposito, la dottrina ha sempre mostrato la tendenza ad assimilarli ad altri documenti rappresentativi di depositi bancari legislativamente previsti, ed in particolare ai libretti di deposito, qualificandosi perciò come semplici documenti di legittimazione, se nominativi, e come titoli di credito, se al portatore, in quanto incorporano un diritto di credito che può circolare con il trasferimento del titolo. Le Istruzioni di vigilanza, pur ammettendo la possibilità di offrire in blocco certifcati fra loro identici, definiscono i certificati di deposito come titoli individuali, in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente, delle cui specifiche esigenze può tenere conto. La natura di titolo rappresentativo di un deposito bancario di denaro sembra quindi destinata a prevalere su quella di valore mobiliare. La diversa natura giuridica dei certificati al portatore e nominativi comporta rilevanti differenze nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, di cessione, di sequestro, pignoramento o pegno. I certificatial portatore, infatti, essendo titoli di credito al portatore, si trasferiscono attraverso la semplice tradizione manuale del certificato stesso, eventualmente ricorrendo ad un intermediario abilitato quando il valore supera i venti milioni (al fine di non incorrere nelle sanzioni comminate dalla l. 5.7.1991 n. 197). Inoltre, conformemente alla previsione generale dell’art. 1997 c.c., tutti i vincoli sul credito rappresentato dal certificato debbono essere effettuati sul titolo. Qualora un certificato al portatore venga smarrito, sottratto o distrutto, deve ritenersi applicabile la procedura prevista dalla l. 30.7.1951 n. 948, relativa all’ammortamento di libretti di deposito al portatore. Nel caso invece di certificati nominativi, si applicano, sia per la cessione che per la costituzione di vincoli o lo smarrimento, le norme proprie dei libretti di risparmio nominativi, non avendo il documento alcuna rilevanza autonoma rispetto al credito che esso rappresenta.