CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Speciale documento doganale la cui emissione rientra nell’applicazione di un trattamento preferenziale che ha lo scopo di realizzare la liberalizzazione nell’interscambio nell’ambito di accordi che tendono ad abbattere o ridurre i dazi doganali. Il carattere originario delle merci è il requisito a cui sono subordinate l’emissione nel paese di esportazione e la validità nel paese di importazione del certificato di circolazione. 1 “prodotti originari” sono individuati in base al luogo in cui sono ottenuti, la natura, modalità e importanza della lavorazione o trasformazione. Il certifi cato di circolazione più diffuso è l’EUR, valido nei confronti dei paesi dell’EFTA, del Maghreb, del Mackreck, degli Stati ACP (Africa Caraibi Pacifico; v. ACP Group), dei paesi PTMO (Paesi Oltremare) e dell’Egitto, di Israele, della Jugoslavia, di Cipro, di Malta e delle Isole Faeroer. Il certificato EUR è rilasciato dalla dogana del paese di esportazione, consta di un certificato EUR1 (valido 4 mesi richiesto con modulo in cui l’esportatore dichiara sotto la propria responsabilità che le merci sono originarie del paese di esportazione e si impegna a sottoporsi a eventuali controlli) e di un formulario EUR2 emesso a cura dello stesso esportatore che si assume la responsabilità riguardo alla sussistenza dei requisiti d’origine della merce in esportazione. Semplificazioni sono previste per le merci al di sotto di un certo valore. La CE, in base al nuovo accordo con i paesi dell’EFTA, ha apportato modifiche tendenti a semplificare la documentazione relativa alla prova di origine. Per gli esportatori il carattere originario delle merci attestato dal formulario EUR2 viene sostituito da una dichiarazione apposta sulla fattura, se la spedizione ha un valore monetario superiore a 4400 ECU. Per gli operatori autorizzati che compiono frequenti operazioni le autorità doganali possono rilasciare il certificato EUR1 senza presentazione della merce e delle domande, oppure autorizzarel’esportatore a redigere certificati EUR1 a lungo termine (detti l.t.) per un periodo massimo di un anno se il carattere originario rimane costante o, infine, le autorità doganali possono accordare la facoltà di compilare, in sostituzione del certificato EUR1, fatture corredate di una dichiarazione. In seguito a convenzione fra la CEE e l’EFTA, sono state semplificate le formalità negli scambi di merci adottando un documento unico amministrativo in sostituzione delle dichiarazioni doganali e inoltre è stato costituito un regime comune di transito. L’EFTA, con l’impiego dei nuovi formulari, si comporta come un paese membro della CEE salvo per quanto riguarda l’obbligo del certificato di circolazione EUR. Per gli scambi con la Turchia, i prodotti devono essere scortati da un titolo giustificativo rilasciato all’atto dell’esportazione (modello ATR1 o ATR3) e da un certifi- cato di origine.

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