CENTRALE DEI RISCHI
Sistema informativo istituito nel 1962 per consentire agli intermediari creditizi e finanziari di conoscere la posizione debitoria dei propri clienti nei confronti dell’intero sistema. La “Centrale dei rischi” contribuisce a migliorare la gestione del rischio di credito e ad accrescere la stabilità del sistema. Essa trae legittimazione dall’art. 53 del TUBC, che prevede l’emanazione da parte della Banca d’Italia, in conformità con le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il “contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”. La stessa previsione è contenuta negli artt. 67 e 107 T.U. riguardanti, rispettivamente, i gruppi bancari e gli intermediari non bancari. Il quadro normativo è integrato dalla delibera CICR del 29.3.1994, assunta ai sensi del citato TUBC, e dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Sono tenuti a partecipare al servizio: a) le banche italiane e le loro filiali all’estero (queste ultime limitatamente alla clientela residente), oltre che le filiali in Italia di banche estere; b) gli intermediari finanziari, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli artt., rispettivamente, 64 e 107 TUBC i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di fianziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall’art. 2 del d.m. Tesoro del 6 luglio 1994 (sono esonerati gli intermediari finanziari per i quali, pur in presenza dei presupposti suddetti, l’erogazione di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell’attività svolta). Gli intermediari devono segnalare mensilmente alla “Centrale dei rischi” la posizione debitoria di cui ciascun cliente risulta titolare, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti. La soglia di rilevazione è pari a 150 milioni di lire (77.469 unità di euro); non è previsto alcun limite di importo per i crediti in sofferenza. Per la segnalazione dei crediti viene utilizzato un modello matriciale ispirato allo schema logico di una tabella a doppia entrata nella quale le righe rappresentano le diverse operazioni creditizie e le colonne riportano i caratteri che le qualificano (p.e. durata, divisa, presenza di garanzie reali ecc.). Lo schema segnaletico si compone di tre sezioni: a) la prima riporta i rischi diretti che l’intermediario ha assunto verso il cliente: i crediti per cassa, articolati secondo un criterio di rischiosità crescente, e i crediti di firma, distinti in relazione alla natura, commerciale o finanziaria, delle operazioni connesse; b) la seconda riguarda le garanzie personali rilasciate dal cliente all’intermediario segnalante a presidio di affidamenti concessi dall’intermediario stesso ad altri clienti (cd. rischi indiretti); c) la terza, denominata sezione informativa, comprende informazioni di natura diversa che consentono un’analisi più completa della situazione del cliente (p.e. operazioni effettuate con fondi di terzi, valore nominale dei crediti ceduti nelle operazioni di factoring). A fronte delle informazioni trasmesse, gli intermediari ricevono dalla “Centrale dei rischi”, con la medesima periodicità, un flusso di ritorno nel quale viene riportato l’indebitamento presso l’intero sistema di ciascuno dei clienti segnalati, secondo lo stesso schema con cui i dati vengono inviati. Con tale flusso vengono inoltre fornite informazioni sulla posizione di rischio dei soggetti legati al cliente da rapporti di coobbligazione. Avvalendosi del cd. servizio di prima informazione, gli intermediari possono inoltre interrogare la “Centrale dei rischi” per conoscere l’indebitamento globale di potenziali nuovi clienti. Tali richieste possono essere avanzate solo per finalità connesse con l’attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni. È previsto altresì che gli intermediari ricevano una serie di informazioni statistiche derivate dall’aggregazione dei dati di rischio nominativi; si tratta di distribuzioni dei crediti per tipologia di operazione, per localizzazione territoriale della banca, per attività economica della clientela. Il sistema si avvale di procedure di consultazione della base dati C.R. completamente automatizzate e dell’utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria per la trasmissione delle informazioni. I dati della “Centrale dei rischi” hanno carattere riservato. L’obbligo di riservatezza va osservato dagli intermediari partecipanti nei confronti di qualsiasi persona estranea all’amministrazione dei rischi. La delibera CICR del 1994 ha stabilito che i soggetti censiti nelle anagrafidella Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome.