CECA

Acr. di: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Organizzazione comunitaria europea (fr. Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier-CECA; ingl. European Coal and Steel Community-ECSC), di durata cinquantennale (termine fissato al 2002), costituita sulla base del Trattato firmato Parigi il 18.3.1951 da Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, Il trattato è stato ratificato dall’Italia con l. 25.6.1952 n.766 ed è entrato in vigore il 23.7.1952. La Comunità si è successivamente ampliata ai paesi che, nel corso degli anni, hanno aderito alla Comunità europea. Si deve tuttavia notare che il Trattato di adesione dei nuovi membri è unico solo per quanto riguarda la CE e l’Euratom, stante per la CECA una differente disciplina in materia, che prevede una decisione del Consiglio dei Ministri cui devono far seguito gli strumenti unilaterali di adesione dei nuovi Stati.

1. Obiettivi. Obiettivo della CECA è la creazione di un mercato comune nel settore carbosiderurgico. In particolare la CECA deve: vigilare sull’approvvigionamento regolare del mercato comune, tenendo conto delle necessità dei paesi terzi; assicurare ai consumatori uguale accesso alle fonti di produzione; vigilare sul mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a migliorare la capacità produttiva; promuovere le condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera, lo sviluppo degli scambi internazionali, oltre che il miglioramento qualitativo della produzione (art. 3). L’art.4 elenca le condizioni incompatibili con il mercato comune del carbone e dell’acciaio. In particolare sono vietati: i dazi di entrata e di uscita, le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative allo scambio dei prodotti carbosiderurgici; le misure che stabiliscono una discriminazione tra produttori, consumatori o utilizzatori, specie per ciò che concerne le condizioni di prezzo, di consegna e le tariffe dei trasporti, questi ultimi considerati elemento essenziale del settore. Alfine di garantire un regime di libera concorrenza sono ugualmente vietati i provvedimenti e le pratiche che ostacolino la scelta del fornitore da parte dell’acquirente; le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli stati e gli oneri speciali imposti sotto qualsiasi forma da questi ultimi; le pratiche restrittive volte alla ripartizione e allo sfruttamento dei mercati del settore. Il Trattato sembra aver accolto una soluzione di compromesso tra i principi di una libera economia di mercato e interventi di tipo dirigista, come si evince dall’art. 5 che precisa che la CECA adempie la sua missione con interventi limitati. Le istituzioni hanno, infatti, un potere di controllo e di intervento sui programmi di investimento nei settori interessati (art. 54); intervengono in caso di crisi manifesta con una serie di misure sulla produzione e sul mercato dei prodotti carbosiderurgici (artt. 58-59); fissano i prezzi sia massimi che minimi (art. 61) ed esercitano un controllo sulle concentrazioni e sulla fusione di imprese (art. 66).

2. Modificazioni introdotte dal Trattato di Bruxelles del 1965 e dal TUE del 1992. L’entrata in vigore dei Trattati CEE ed Euratom ha posto la necessità del coordinamento fra le tre Comunità, suggerendo l’unificazione delle istituzioni. Con il Trattato di Bruxelles dell’8.4.1965 (ratificato dall’Italia con l. 3.5.1966 n.437; entrato in vigore l’1.7.1067) sono stati istituiti un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità (c. d. “fusione degli esecutivi”). Il primo ha sostituito il Consiglio speciale dei ministri della CECA e dell’Euratom; la seconda l’Alta Autorità della CECA. Nell’ambito CECA, tuttavia, è la Commissione l’organo che detiene l’effettivo potere decisionale vincolante, mentre il Consiglio ha in sostanza solo poteri consultivi. In linea generale, nell’ambito CECA il Parlamento esercita un ruolo molto più limitato rispetto a quello svolto nell’ambito delle altre due organizzazioni comunitarie, poiché, in questo caso, esso ha solo un potere di controllo a posteriori sugli atti della Commissione (art. 20). Inoltre non risultano estesi al Trattato CECA i poteri attribuiti al Parlamento Europeo dalle riforme apportate dal Trattato sull’Unione Europea al Trattato istitutivo la Comunità Economica Europea, per creare la Comunità Europea, in materia di conclusione di accordi internazionali e di processo decisionale. Tuttavia, il titolo III del TUE ha modificato numerose norme istituzionali della CECA con lo scopo di armonizzare le disposizioni istituzionali con i cambiamenti apportati al Trattato di Roma. Per l’assolvimento dei suoi compiti la CECA dispone di risorse finanziarie proprie, provenienti dai prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio e dai fondi ricevuti in prestito o a titolo gratuito (art. 49).

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