CAUZIONE
Somma che una parte versa all’altra a garanzia dell’adempimento di un obbligo futuro. Nella pratica è chiamata anche deposito. Può essere effettuata anche mediante una quantità di cose mobili, sia generiche che specifiche, consegnate da un soggetto a un altro. È un diritto accessorio che segue le sorti del diritto principale e che si estingue quando viene meno il presupposto per cui era stato creato; in tal caso il depositario deve restituire la cosa ricevuta (se trattasi di cosa di specie) o l’equivalente (se trattasi di cose fungibili). La cauzione può essere volontaria, se derivante dall’accordo delle parti, giudiziale, se imposta discrezionalmente dal giudice, legale, se imposta direttamente dalla legge.