CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO

Elemento essenziale del negozio giuridico, che si identifica nella sua ragione giustificativa. Si distingue, per il suo carattere oggettivo, dai motivi, cioè dalle ragioni individuali e contingenti che hanno indotto il soggetto al negozio e che non vengono prese in considerazione dal diritto, se non in casi tassativamente previsti. La dottrina tradizionale e la giurisprudenza accolgono una nozione di causa intesa come “funzione economico-sociale”, che, se da un lato sottolinea l’aspetto esterno del controllo da parte dell’ordinamento sull’operazione voluta dai soggetti, non dà però ragione di un altro aspetto importante della causa, l’aspetto interno, rappresentato dall’interesse e realizzato attraverso il negozio. La causa è un elemento essenziale del negozio. Vi sono tuttavia negozi, detti “astratti”, nei quali gli effetti si producono indipendentemente dalla causa, la quale resta, sia pur solo temporaneamente, accantonata. Così, se taluno rilascia delle cambiali per avere in mutuo una determinata somma e le cambiali sono poi girate a un terzo, egli non potrà sottrarsi al pagamento, se il terzo è in buona fede, eccependo che la causa non esiste, perché, p.e., il mutuo non è stato fatto. Dovrà invece pagare al terzo e agire successivamente verso colui al quale ha rilasciato le cambiali per ottenere la restituzione di quanto ha dovuto versare. Accade anche di incontrare promesse che non manifestano apertamente la causa per le quali sono state fatte. Queste promesse, non sussistendo una ragione valida a giustificarle, non dovrebbero produrre effetto. La legge, tuttavia, ammette che il promissario possa farle valere in giudizio senza necessità di provare anche la causa: l’esistenza di questa si presume se il promittente non fornisce la prova del contrario (art. 1988 c.c.). Questa deroga al principio, in base al qua- le chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare tutti i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697, comma 1, c.c.), è designata come “astrazione processuale”. La causa del negozio deve essere lecita e meritevole di tutela: la causa non è lecita e il negozio è nullo quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. All’illiceità della causa l’art.1344 c.c. equipara la frode alla legge, che ha luogo quando il negozio costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

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