CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

Secondo il codice civile (art. 2095) i lavoratori subordinati (che si tratti di rapporto a tempo indeterminato o a termine, nei casi consentiti dalla legge) si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. I requisiti di appartenenza alle indicate categorie sono rimessi alla contrattazione collettiva, se non sussistono previsioni legali in materia. L’attuale classificazione è stata introdotta dall’art. 1 della l. 13.5.1985 n.190 che ha modificato l’art. 2095 c.c. Il testo precedente dell’articolo disponeva una suddivisione in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai. Con particolare riferimento al personale dipendente dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali occorre richiamare la passata distinzione tra a) ausiliari, commessi, impiegati, da un lato, e tra b) funzionari e dirigenti, dall’altro, categorie di lavoratori regolate da due distinti contratti. La figura del “quadro” è stata inserita nel gruppo di cui alla lettera a). L’articolazione nei contratti collettivi risultava peraltro più ampia e complessa. Infatti, sino al 19.12.1994, si distinguevano i seguenti profili: a) personale di pulizia, fatica e custodia, personale addetto guardiania notturna, commesso/ operaio, capo commesso, impiegato di seconda/operai specializzati, impiegato di prima, capo reparto o sezione, vice capo ufficio, capo ufficio, quadro, quadro super; b) funzionario ai vari livelli, dirigente. Il CCNL del 19.12.1994 ha riclassificato il personale del primo gruppo distribuendolo su 4 aree professionali suddivise in diversi livelli retributivi. La 4a area professionale era costituita dai quadri. Successivamente il secondo gruppo è stato scisso, inserendo i funzionari tra i quadri (e quindi con applicazione del CCNL del primo gruppo), salvo quelli con grado più elevato che, a discrezione delle aziende, sono confluiti nella nuova categoria dei dirigenti. Attualmente il personale risulta inquadrato in due contratti collettivi nazionali di lavoro: quello dei dirigenti (CCNL 1°.12.2000) e quello “per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali” (CCNL 11.7.1999, così come modifi- cato dall’Accordo di Rinnovo del 12.2.2005), che include anche gli ex funzionari. Il personale del CCNL dell’11.7.1999 è suddiviso in 4 aree professionali nelle quali sono distribuite le vecchie qualifiche. La 1a area professionale include (con un livello retributivo unico) le vecchie qualifi che di ausiliari, personale di pulizia, fatica e custodia e personale addetto guardiania notturna (questi ultimi con in più un’indennità mensile). La 2a area professionale è divisa in 3 livelli retributivi comprendenti il 1° gli operai e i commessi, il 2° i capocommessi e il 3° gli impiegati di seconda e gli operai specializzati. La 3a area professionale è divisa in 4 livelli retributivi (1°: impiegati di prima; 2°: capi reparto e capi sezione; 3°: vice capi uffici; 4°: capi uffici). La 4a area professionale, riservata ai quadri, nel CCNL 19.12.1994 distingueva due livelli retributivi, uno per i quadri e l’altro per i quadri super. Col CCNL 11.7.1999 i quadri sono stati rinominati quadri direttivi suddivisi in 4 livelli, a ciascuno dei quali corrispondono altrettanti livelli retributivi.

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