CASSE DI RISPARMIO

Istituzioni sorte come enti senza fine di lucro in Francia e in Germania sul finire del XVIII secolo per incoraggiare la formazione del risparmio presso le classi popolari, industriali e rurali, da raccogliere e impiegare in titoli pubblici e per concedere credito all’industria, al commercio e all’agricoltura, specie in forma di mutuo ipotecario. Molte erano le affinità con i Monti di pietà, ma se ne differenziavano per la specie e l’estensione dell’attività creditizia. Nel corso di pochi decenni le Casse conobbero rapida e spontanea affermazione in Europa e negli Stati Uniti d’America. In Italia le Casse cominciarono a essere costituite per iniziativa dei Comuni, della Chiesa e di cittadini facoltosi nel terzo decennio dell’Ottocento in Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana (1822: Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di risparmio di Venezia; 1823 Cassa di Risparmio delle Provincie lombarde; 1825: Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno; 1827: Cassa di Risparmio di Torino; 1829: Cassa di risparmio di Firenze) diffondendosi poi negli Stati della Chiesa (1836: Cassa di risparmio di Roma; 1837: Cassa di risparmio di Bologna ecc.). Negli Stati governati dai Borboni si sono potute costituire solo dopo l’Unità (1859: Cassa di risparmio dell’Aquila; 1861: Cassa di Risparmio Vittorio Emmanuele per le Province Siciliane e Cassa di risparmio di Calabria e Lucania; 1862: Cassa di risparmio di Chieti; 1871: Cassa di risparmio di Pescara; 1939: Cassa di risparmio di Teramo; 1949: Cassa di risparmio di Puglia; 1953: Cassa di risparmio salernitana). Nell’Ottocento, le Casse italiane sono state governate ciascuna solo dal proprio statuto fino alle norme legislative comuni introdotte dalla l. 15.7.1888 n. 5546 e dal suo regolamento del 1897, più volte modificati successivamente e sostituiti, infine, dal r.d. 25.4.1929 n. 967 (testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria- TUCR, abrogato dal TUBC nel 1993) e dal regolamento approvato con r.d. 5.2.1931 n.525. Col TUCR alle Casse sono stati assimilati sotto la stessa disciplina i Monti di pietà, ridenominati Monti di credito su pegno di prima categoria dalla l. 10.5.1938 n. 745. TUCR, regolamento 1931/525 hanno retto con la l.b. 1936 le Casse e i Monti fino alle riforme degli anni Novanta. L’art. 1 TUCR definiva le Casse di risparmio “istituti che si propongono di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento”. Le Casse di risparmio potevano essere costituite da corpi morali (casse fondazioni) o da associazioni di persone (casse corporazioni), con le modalità previste dall’art. 2 TUCR, nonché dall’art. 40, comma 3 l.b. Esse avevano personalità giuridica di diritto pubblico e in massima parte erano controllate da enti pubblici. La privatizzazione ha seguito diverse tappe. Le Casse e i Monti di prima categoria, come le altre aziende di credito con personalità giuridica di diritto pubblico, sono state assimilate alle aziende di credito private dal d.p.r. 27.6.1985 n. 350 per quanto riguarda il riconoscimento della natura di impresa e l’operatività (in particolare col passaggio dal sistema a elencazione tassativa delle singole operazioni, che le casse potevano compiere, al sistema a clausola generale, vale a dire indicativo dei generi di operazioni possibili). Al 31.12.1990 operavano in Italia 75 Casse e 7 Monti di prima categoria con 4.689 sportelli (4.498 le Casse e 191 i Monti) pari a un quarto di tutti gli sportelli aperti nella Repubblica. Sotto l’impulso delle due direttive di coordinamento bancario (Prima Direttiva 77/780/CEE e Seconda Direttiva 89/646/CEE) la legge l. 30.7.1990 n. 218 (legge Amato-Carli) e il successivo d.lg. 20.11.1990 n. 356 hanno portato a un cambiamento all’interno della categoria. In base a questo provvedimento le Casse hanno conferito l’azienda bancaria a una nuova apposita organizzazione costituita in forma si società per azioni (cassa di risparmio spa) e si sono trasformate in fondazioni con finalità di interesse pubblico e di utilità sociale. Era fermo l’obbligo della permanenza del controllo pubblico nella società bancaria (art. 19 d.lg. 20.11.1990 n. 356) di modo che la privatizzazione dell’impresa era soltanto formale. Le spa così costituite e comunque denominate sono società commerciali private disciplinate dal codice civile e dalle norme in materia bancaria, analogamente alle altre banche operanti nel settore del credito. Abrogato l’art. 19 del d.lg. 20.11.1990 n. 356) dall’art. 1, comma 7-bis del decreto l. 31.5.1994 n. 443 conv. con modif. nella l. 30.7.1994 n. 474, molte ex casse sono state cedute o fuse con altre banche, riducendo o annullando la precedente partecipazione pubblica di controllo. Con il d.lg. 17.5.1999 n. 153 l’obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie è stato sostituito col divieto di detenere quote di controllo in società bancarie. Il divieto è stato precisato dall’art. 11 della l. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002).

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