CASSAZIONE

La Corte di cassazione è un organo giudiziario unico per tutto il territorio della Repubblica, competente a decidere in caso di ricorso (impugnazione) contro una sentenza per violazione di legge. La Corte di cassazione non è un giudice di merito (cioè non decide sul fatto e sul diritto) ma solo di diritto, ovvero di legittimità. La sua ragione di esistere consiste nel garantire il rispetto della legge da parte degli altri giudici e di assicurare l’interpretazione uniforme della legge. Quando ritiene il ricorso fondato, la Corte annulla la sentenza (“cassazione” deriva dal basso latino cassare, che significa annullare, rendere senza effetto) e, se il processo deve continuare per ulteriori accertamenti di fatto o per ulteriori approfondimenti discrezionali rinvia la causa a un altro giudice di merito (giudice di rinvio) di pari grado di quello cheha emesso la sentenza. Il nuovo giudice deve concludere il processo con una nuova decisione attenendosi ai principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione. È da notare che questi principi di diritto vincolano bensì il giudice di rinvio nella causa che ha portato alla sentenza di annullamento, ma sono solo un autorevole precedente per tutte le altre cause. La Corte è divisa in sezioni civili e penali composta ciascuna di cinque membri. Può accadere che una stessa questione sia decisa in modo diverso dalle sezioni. In tal caso, se la questione viene riproposta, il Presidente della Corte può decidere di deferirla alle sezioni riunite, composte di nove consiglieri scelti tra tutte le sezioni. Presso la Corte è istituita una Procura generale che presenta motivate richieste nelle cause all’esame della Corte. Alla costituzione del secondo Regno d’Italia nel 1861 esistevano cinque Corti di cassazione. Quella penale è stata unificata nel 1888 e quella civile nel 1923.

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