CARTELLA DI CREDITO FONDIARIO

Titolo che veniva emesso fino al gennaio 1976 dagli istituti di credito fondiario come mezzo di provvista a fronte dei mutui concessi. Il d.p.r. 21.1.1976 n. 7 ha stabilito la sostituzione delle cartelle con obbligazioni di credito fondiario delle quali ha regolato l’emissione, la circolazione ed il sorteggio. Fino all’1.2.1976, data di entrata in vigore del citato decreto, l’emissione delle cartelle avveniva parallelamente alla stipula dei mutui fondiari, per cui il mutuo veniva definito “in cartelle”, in quanto al mutuatario venivano consegnate le cartelle emesse. Tale consegna quasi mai aveva effettivamente luogo in quanto l’istituto mutuante, in forza di uno specifico articolo del contratto di mutuo, assumeva l’incarico di negoziare sul mercato finanziario i titoli emessi ed erogava in effetti il “ricavato” dalla suddetta vendita. Trattandosi di titoli a reddito fisso e per di più a basso rendimento nominale (il tasso è stato del 5% fino al 1970, del 6%o fino al 1974 e del 7% in seguito) il prezzo di emissione, specie negli anni posteriori al 1970, era notevolmente inferiore a quello facciale, il che faceva elevare il tasso effettivo di rendimento, ma riversava sul mutuatario 1a perdita di emissione detta “scarto cartelle”. Alcuni istituti di credito fondiario, al fine di non applicare lo scarto cartelle in sede di erogazione del mutuo, concedevano di ammortizzare lo scarto cartelle abbinandolo all’ammortamento del mutuo. Il periodo concesso, però, quasi mai coincideva con la durata del mutuo fondiario: era limitato, di solito, ai primi 10 anni e il tasso era, di regola, superiore a quello del mutuo fondiario. Si assimilavano alle cartelle di credito fondiario quelle di credito edilizio. Le cartelle fondiarie erano emesse sia al portatore che nominative oltre che nominative con cedole pagabili al portatore; per legge erano impignorabili ed insequestrabili, erano ammesse di diritto alla quotazione nelle borse italiane al corso secco. In tema di trasferimenti e sotto il pro- filo fiscale soggiacevano alle stesse norme che regolano i titoli obbligazionari. In conseguenza del d.p.r. 21.1.1976 n.7, tutti gli istituti che operano nel lungo termine possono eseguire la raccolta fondi mediante l’emissione di titoli obbligazionari non più vincolati alla parallela concessione di mutui, motivo per cui i mutuatari non sono più gravati dello scarto cartelle. Con l. 6.6.1991 n. 175, abrogato il d.p.r. 1976/7, veniva introdotta una nuova normativa che prevedeva che le operazioni di credito fondiario (v. credito fondiario), edilizio (v. credito edilizio) e alle opere pubbliche (v. credito alle opere pubbliche) cui con la nuova legge venivano abilitati tutti gli istituti di credito fondiario ed edilizio, oltre che con l’impiego dei fondi patrimoniali, potessero essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito (v. certificato di deposito) e buoni fruttiferi (v.buono fruttifero) e dalle altre forme di provvista consentite. Con il TUBC (art. 12) tutte le banche possono emettere obbligazioni (v. obbligazione bancaria) ed è quindi venuta meno la specificità delle obbligazioni degli istituti di credito speciale.

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