CARTA PREPAGATA

Carta di pagamento rilasciata a fronte di un pagamento anticipato effettuato dal portatore della carta all’emittente. Incorpora un valore spendibile presso l’emittente stesso (carta monouso: p.e. la scheda telefonica), presso un insieme predefinito di esercenti (carta a spendibilità limitata) ovvero presso qualsiasi punto di vendita dotato di un dispositivo adatto alla lettura e allo scomputo della somma utilizzata (carta a spendibilità generalizzata: borsellino elettronico; multipurpose prepaid cards). Può basarsi sulla tecnologia della banda magnetica o su quella del microcircuito. Può essere non ricaricabile (da usare una sola volta) o ricaricabile (nominativa o al portatore) e non presuppone l’apertura di un conto corrente presso una banca (si acquista per contanti). Costituisce una specie di moneta elettronica. La carta prepagata offre diversi vantaggi: elimina l’inconveniente di digitare continuamente il proprio numero di carta credito (ma le multi purpose prepaid cards possono essere munite di PIN), permette di monitorare con attenzione l’importocomplessivo che si sta spendendo, garantisce la riservatezza e, per l’esercente, non richiede apparecchiature di collegamento in linea. Nella specie della carta a spendibilità generalizzata essa, però, può consentire operazioni di riciclaggio e rientra comunque nell’attività bancaria regolamentata. L’emissione e la gestione di carte monouso o a spendibilità limitata non sono considerate dalla disciplina vigente prestazione di un servizio di pagamento ai sensi dell’art. 106 TUBC (art. 4, c. 2 del d.m. Tesoro 6.7.1994) e possono essere compiute anche da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari. Queste carte sono emesse di regola da imprese commerciali e industriali per il consumo di diversi servizi come quelli ormai comuni del telefono (fisso e cellulare), di parcheggi, di fotocopie e di altri che vanno emergendo (p.e. trasporti, gas, raccolta telefonica delle giocate del lotto). Al contrario, l’emissione di carte a spendibilità generalizzata, che è necessariamente collegata a forme di raccolta del risparmio tra il pubblico, è, invece, preclusa a soggetti diversi dalle banche (art. 4, c. 1, lett. d) del d.m. Tesoro 6.7.1994 e art. 11, c. 5 TUBC). Per queste carte il servizio di gestione può essere svolto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dell’art. 107 TUBC. Gli altri soggetti non bancari o finanziari possono svolgere ulteriori attività, quali, p.e., la gestione dei circuiti, la fornitura di servizi di supporto tecnico, la memorizzazione di dati ecc. L’assenza di una banca nella fase della raccolta ovvero di un intermediario finanziario nella fase di gestione delle carte prepagate a spendibilità limitata configurano ipotesi di abusiva raccolta ovvero di abusiva attività finanziaria (artt. 130 e 132 TUBC). Sembra improprio denominare “carta prepagata” la moneta elettronica impiegata su Internet come strumento di pagamento per l’e-commerce.

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