CAPITALIZZAZIONE RETRIBUTIVA

Metodo di finanziamento della previdenza sociale, contrapposto alla ripartizione contributiva, secondo il quale i contributi versati da ciascun lavoratore vengono investiti e rivalutati in base a un certo tasso annuo di interesse e le prestazioni sono liquidate in base sia al montante contributivo individuale maturato a scadenza, sia all’età del lavoratore, rispecchiando grosso modo i criteri tecnici delle assicurazioni sulla vita. Nel nostro Paese, dopo la riforma compiuta dal d.lg. 30.12.1992 n. 502 e dalla l. 8.8.1995 n. 335 il computo delle pensioni è passato dal metodo della ripartizione contributiva (che si basava sulle retribuzioni finali) a quello della capitalizzazione, lasciando un periodo transitorio di computo misto per i lavoratori in forza al 31.12.1995 con certi requisiti di anzianità. Col nuovo metodo a capitalizzazione, nelle forme di pensione annua nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta con un tasso annuo di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Al pensionamento, l’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione determinato dalla legge in funzione dell’età dell’assicurato al momento del pensionamento e, quindi, della speranza di vita a tale data (v. anche pensioni, primo secondo e terzo pilastro).

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